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Ordinanza — n. 7317/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for manifest illogical reasoning regarding drug sentencing calculations and mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7317/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ruling that the appellant's arguments regarding sentencing logic and mitigating circumstances were entirely disconnected from the case file. The court found the lower court's reasoning fully sufficient and logically coherent in justifying the reduced sentence based on the quantity of drugs involved. Consequently, the appellant was ordered to pay the procedural costs and a fine to the state.

Regesto Legislator

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Art. 367, 368, 616 c.p.p.; The Court of Cassazione holds that an appeal is inadmissible if the grounds raised are completely detached from the case file and fail to challenge the sufficiency of the lower court's reasoning.

Parole chiave

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inadmissible appeal manifest illogical reasoning drug sentencing mitigating circumstances procedural costs Cassa delle ammende detention of drugs riduzione della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, Corte costituzionale
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BELLI TIZIANO nato a ROMA il 08/08/1990 avverso la sentenza del 22/03/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO MARIA ANDRONIO;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 22 marzo 2021, la Corte d'appello di Roma ha parzialmente riformato la sentenza del Gup del Tribunale di Roma del 8 settembre 2020, emessa all'esito di giudizio abbreviato, con la quale - per quanto qui rileva - l'imputato odierno ricorrente era stato condannato, per i reati di cui all'art. 73, commi 1 e 4, del d.P.R. n. 309 del 1990, avvinti dalla continuazione, con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, perché illecitamente deteneva, a fine di cessione a terzi, diverse sostanze stupefacenti (cocaina, hashish, marijuana). La Corte d'appello ha escluso la recidiva contestata e ha ridotto la pena ad anni quattro e mesi quattro di reclusione ed euro 30.000,00 di multa.

2. Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione deducendo la manifesta illogicità della motivazione in ordine al calcolo della pena e la mancanza di motivazione in ordine alla diminuzione per le circostanze attenuanti generiche in misura inferiore al massimo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è inammissibile. La difesa non prende in considerazione, neanche a fini di critica, la motivazione della sentenza impugnata, limitandosi a formulare asserzioni del tutto sganciate dagli atti di causa. La motivazione della sentenza impugnata risulta, in ogni caso, pienamente sufficiente e logicamente coerente, laddove giustifica la determinazione della pena principale - diminuita da cinque anni e quattro mesi di reclusione ed euro 30.000,00 di multa a quattro anni e quattro mesi di reclusione ed euro 30.000,00 di multa - sulla base della rilevata detenzione di quantitativi cospicui di diverse tipologie di droga. E le considerazioni che precedono giustificano anche la diminuzione della pena per le circostanze attenuanti generiche in misura di un quarto anziché di un terzo; misura comunque superiore rispetto a quella di in ottavo, applicata in primo grado.

4. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. utvervikeive Così deciso in Roma, il 12