Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 7314/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it sought a merits review precluded in Italian criminal procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7314/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was substantively directed at obtaining a re-evaluation of the criminal responsibility, which is precluded in the stage of legality. The defense argued for a reduction in sentence, recognition of minor drug quantity, and prescription of the offense, but the appellate court had already confirmed the facts based on the seizure of 170 grams of heroin. The court ruled that the appeal lacked specific legal grounds and constituted an impermissible attempt to retry the case.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it is substantively directed at obtaining a re-evaluation of the merits of criminal responsibility, which is precluded in the stage of legality.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissibility appeal re-evaluation merits preclusion legality criminal responsibility drug trafficking offense riduzione della pena recidiva nell'infrazione atto sessuale con un detenuto

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Law 31 July 2006, n. 241
Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990
La Corte d'appello di Napoli, con sentenza dell'Il dicembre 2020, ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Napoli del 24 febbraio 2011, con la quale l'imputata era stata condannata alla pena di anni 6 di reclusione ed euro 26.000,00 di multa, per il reato di cui all'art. 73 del d.P.R.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, Corte costituzionale
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BUONADONNA ROSA nato a CAIVANO il 06/12/1970 avverso la sentenza del 11/12/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO MARIA ANDRONIO;

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d'appello di Napoli, con sentenza dell'Il dicembre 2020, ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Napoli del 24 febbraio 2011, con la quale l'imputata era stata condannata alla pena di anni 6 di reclusione ed euro 26.000,00 di multa, per il reato di cui all'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, perché illecitamente deteneva al fine di spaccio sostanza stupefacente del tipo eroina. La Corte distrettuale, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ha rideterminato la pena in anni 4 di reclusione ed euro 18.000,00 di multa, confermando nel resto la sentenza di primo grado.

2. Avverso la sentenza l'imputata ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione circa l'erronea valutazione delle argomentazioni difensive e degli elementi probatori - con conseguente contraddittorietà in punto di sussistenza del reato - oltre al mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990 e alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio. La difesa si duole altresì della mancata concessione dell'indulto di cui alla legge 31 luglio 2006, n. 241, e chiede che venga dichiarata la prescrizione del reato, risalendo i fatti al 30 dicembre 2004.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. li ricorso è inammissibile, perché sostanzialmente diretto, con censure formulate in modo non specifico, ad ottenere da questa Corte una rivalutazione del merito della responsabilità penale, preclusa in sede di legittimità. 3.1. È sufficiente qui richiamare i passaggi della motivazione della sentenza impugnata per considerare quanto i rilievi difensivi risultino del tutto inconferenti. La Corte d'appello, coerentemente con le risultanze istruttorie, afferma che il giudizio di penale responsabilità dell'imputata si fonda sugli esiti dell'attività dei carabinieri.

L'imputata, dopo essere stata notata da questi ultimi nell'atto di chinarsi a terra per raccogliere una busta, si dava alla fuga lasciando a terra la busta stessa, consentendo di accertarne il contenuto, costituito da circa 170 g di eroina. Deve condividersi la conclusione cui pervengono i giudici di merito, secondo cui il consistente quantitativo di stupefacente sequestrato, il principio attivo, il numero di dosi ricavabili siano elementi univoci per ritenere la detenzione della droga finalizzata alla vendita e, dunque, integrato il reato contestato all'imputata.

Gli stessi elementi ostano al riconoscimento della fattispecie di lieve entità. 3.2. La censura relativa al mancato riconoscimento del beneficio dell'indulto di cui alla legge 31 luglio 2006, n. 241, è manifestamente infondata - rientrando il reato tra quelli esclusi dall'art. 1, comma 2, lettera b), della medesima legge - così come manifestamente infondata è la richiesta di dichiarazione della prescrizione, non essendo maturato il tempo necessario a tal fine.

4. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 novembre 2021 Il Consigliere e