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Ordinanza — n. 7312/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to the defendant's formal waiver of the appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7312/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the defendant formally waived the right to appeal. Although the defendant initially requested the annulment of the first-instance judgment on drug-related offenses, they subsequently renounced the appeal via a specific act. The court ruled that this waiver rendered the appeal procedurally void, resulting in a dismissal and an order for the defendant to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 591, comma 1, lettera d) c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if the appellant has formally renounced the right to appeal, thereby extinguishing the procedural standing to contest the lower court's decision.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal waiver of appeal inadmissibility procedural waiver court costs drug offenses formal renunciation ritiro della querela penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 591, comma 1, lettera d) c.p.p.
Il ricorso è inammissibile, per rinuncia, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lettera d), cod.
Art. 616 c.p.p.
In applicazione dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
In applicazione dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COMPARIN ELIA nato a VERONA il 30/05/1996 avverso la sentenza del 15/06/2021 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di VERONA Asl-ate-a-vvis-era-H-e-pa-rti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO MARIA ANDRONIO;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 15 giugno 2021, il Gip del Tribunale di Verona ha applicato all'imputato la pena da questo richiesta, in relazione a reati in materia di stupefacenti.

2. Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento. Con atto del 23 luglio 2021, pervenuto al Tribunale di Verona il 26 luglio 2021 e richiamato con ulteriore comunicazione del 3 novembre 2021, l'imputato ha rinunciato al ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è inammissibile, per rinuncia, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lettera d), cod. proc. pen. In applicazione dell'art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi che possano far ritenere non colpevole la causa di inammissibilità del ricorso, al pagamento in favore della cassa delle ammende di una somma, che, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, si ritiene congruo fissare in C 500,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 500,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 novembre 2021 Il Consigliere estensore Il Preside