Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 7311/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for challenging sentencing motivation under simplified procedure rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7311/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court declared the cassation appeal inadmissible because the appellant's complaint regarding sentencing motivation fell outside the specific grounds allowed under the simplified procedure. The appellant argued that the lower court failed to provide detailed reasoning for the penalty applied to each crime within the continuous offense. The Supreme Court ruled that such challenges to sentencing motivation are reserved for full participatory proceedings, not simplified ones, and thus the appeal was rejected without merits.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals under the simplified procedure are inadmissible for complaints regarding the motivation of the penalty, as these issues are reserved for full participatory proceedings.

Parole chiave

Generato dall'IA
simplified procedure cassation appeal sentencing motivation continuous offense inadmissible appeal reiterazione di reati penali imputazione per reati di stupefacenti motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Il ricorso, invero, é ammesso ai sensi dell'art. 448, comma 2 bis, cod.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
pen., previsione che si colloca in rapporto di specialità rispetto a quella di cui alla prima parte dell'art. 610, comma 5-bis, che dispone, invece, la trattazione in forma partecipata (artt.
Art. 616, cod. proc. pen.
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
art. 533 cod. proc. pen
- Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione lamentando la violazione dell'art. 533 cod. proc. pen., sul rilievo che non si sarebbe fornita una motivazione circa la pena stabilita per ciascun reato fra quelli avvinti dalla continuazione.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, Corte costituzionale
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEN YOUNESS SABEUR nato il 28/05/1972 avverso la sentenza del 19/05/2021 del TRIBUNALE di BOLOGNA Gkat-e-erreiscra-H-e-paft-i-; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO MARIA ANDRONIO;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen, il Gip del Tribunale ha applicato all'imputato la pena da lui richiesta, in relazione al reato di cui agli artt. 81, secondo comma, cod. pen. e 73, comma 5, del d.P.R. 309 del 1990. 2. - Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione lamentando la violazione dell'art. 533 cod. proc. pen., sul rilievo che non si sarebbe fornita una motivazione circa la pena stabilita per ciascun reato fra quelli avvinti dalla continuazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perché la censura esula da quelle che, a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, possono essere proposte, con il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti. Il ricorso, invero, é ammesso ai sensi dell'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto dì correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, nessuno dei quali dedotto dal ricorrente.

Al di fuori dei predetti casi, questa Suprema Corte dichiara, pertanto, l'inammissibilità del ricorso con procedura semplificata e non partecipata, in base al combìnato disposto dello stesso art. 448, comma 2-bis, e dell'art 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., previsione che si colloca in rapporto di specialità rispetto a quella di cui alla prima parte dell'art. 610, comma 5-bis, che dispone, invece, la trattazione in forma partecipata (artt. 610, comma 1, e 611 cod. proc. pen.) dei ricorsi che investono la motivazione del provvedimento impugnato.

Nel caso di specie, la difesa ha in realtà proposto vizi della motivazione in relazione alla motivazione circa la determinazione della pena e non alla sua illegalità.

4. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 novembre 2021 Il Consigliere estens