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Ordinanza — n. 7304/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 7304/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7304/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La Corte d'appello di Venezia, con ordinanza emessa il 10 giugno 2021, ha dichiarato l'inammissibilità delle istanze di ricusazione presentate dalle imputate Ganeo Morena e Tieppo Luigina nei confronti di un giudice del Tribunale di Treviso. Avverso l'ordinanza le imputate hanno proposto, tramite il difensore e con unico atto, ricorsi per cassazione, lamentando, con un unico motivo di doglianza, l'illegittimità dell'ordinanza stessa, sul rilievo che il giudice interessato dalla richiesta di ricusazione sarebbe stato erroneamente immesso in servizio sul territorio veneto con ordine della Repubblica italiana, ovverosia con ordine promanante da uno Stato che esercita su quella porzione di territorio la sua sovranità in modo illegittimo, attesa l'autonomia, anche giurisdizionale, del Veneto.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 7304/2022 — snpen · Corte di Cassazione: La censura dedotta nei ricorsi è generica e comunque manifestamente infondata. È sufficiente qui richiamare il passaggio centrale dell'ordinanza laddove la Corte d'appello afferma con chiarezza che non costituisce valido motivo di ricusazione la contestazione del potere giurisdizionale dello Stato italiano sul Veneto, giacché trattasi di giurisdizione del tutto legittima. In ogni caso, le ragioni poste a fondamento dell'istanza de qua non rientrerebbero nel catalogo dell'art.37 cod. pen., non potendo, conseguentemente, dar luogo a ricusazione.

Parole chiave

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incompetenza territoriale giurisdizione costituzionale territorio non autonomo competenza giurisdizionale internazionale istanza di autorizzazione all’esecuzione – Competenza violazione della sovranità territoriale di uno Stato estero

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GANEO MORENA nato a RIESE PIO X il 24/08/1956 TIEPPO LUIGINO nato a CASTELFRANCO VENETO il 16/05/1953 avverso l'ordinanza del 10/06/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO MARIA ANDRONIO;

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d'appello di Venezia, con ordinanza emessa il 10 giugno 2021, ha dichiarato l'inammissibilità delle istanze di ricusazione presentate dalle imputate Ganeo Morena e Tieppo Luigina nei confronti di un giudice del Tribunale di Treviso.

2. Avverso l'ordinanza le imputate hanno proposto, tramite il difensore e con unico atto, ricorsi per cassazione, lamentando, con un unico motivo di doglianza, l'illegittimità dell'ordinanza stessa, sul rilievo che il giudice interessato dalla richiesta di ricusazione sarebbe stato erroneamente immesso in servizio sul territorio veneto con ordine della Repubblica italiana, ovverosia con ordine promanante da uno Stato che esercita su quella porzione di territorio la sua sovranità in modo illegittimo, attesa l'autonomia, anche giurisdizionale, del Veneto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La censura dedotta nei ricorsi è generica e comunque manifestamente infondata. È sufficiente qui richiamare il passaggio centrale dell'ordinanza laddove la Corte d'appello afferma con chiarezza che non costituisce valido motivo di ricusazione la contestazione del potere giurisdizionale dello Stato italiano sul Veneto, giacché trattasi di giurisdizione del tutto legittima. In ogni caso, le ragioni poste a fondamento dell'istanza de qua non rientrerebbero nel catalogo dell'art.37 cod. pen., non potendo, conseguentemente, dar luogo a ricusazione.

2. I ricorsi, in conclusione, devono essere dichiarati inammissibili. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.

P.Q.M.

,A\9 Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 novembre 2021 Il Consigliere estensore Il