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Ordinanza — n. 7303/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 7303/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7303/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GEMITO PIETRO nato a NAPOLI il 11/12/1992 avverso la sentenza del 10/12/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Pietro Gemito avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché tutti i motivi di ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, e in particolate, avuto riguardo alla configurabilità della contestata evasione, in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito sia in punto di offesività della condotta, sia in relazione alla sussistenza del dolo; ritenuto che in relazione alla mancata applicazione alla specie del disposto di cui all'art. 131 bis cod. pen. la motivazione contrastata fa leva sulla ritenuta abitualità ostativa desunta dai precedenti dell'imputato, connotati dalla medesima indole, senza che sul punto nel ricorso risultino formulate specifiche osservazioni critiche; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 131 bis cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 7303/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 131 bis cod. pen. la motivazione contrastata fa leva sulla ritenuta abitualità ostativa desunta dai precedenti dell'imputato, connotati dalla medesima indole, senza che sul punto nel ricorso risultino formulate specifiche osservazioni critiche; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

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verosimiglianza dei motivi d'asilo elusione fiscale evasione all'obbligo di contribuzione accoglimento parziale del contribuente complicità in sottrazione d'imposta inesigibilità dell'allontanamento in Afghanistan

Disposizioni normative citate

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art. 131 bis cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GEMITO PIETRO nato a NAPOLI il 11/12/1992 avverso la sentenza del 10/12/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Pietro Gemito avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché tutti i motivi di ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, e in particolate, avuto riguardo alla configurabilità della contestata evasione, in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito sia in punto di offesività della condotta, sia in relazione alla sussistenza del dolo; ritenuto che in relazione alla mancata applicazione alla specie del disposto di cui all'art. 131 bis cod. pen. la motivazione contrastata fa leva sulla ritenuta abitualità ostativa desunta dai precedenti dell'imputato, connotati dalla medesima indole, senza che sul punto nel ricorso risultino formulate specifiche osservazioni critiche; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso l' 8/11/2021. Il Consigliere estensore Il Preside te / Benedetto Patern&I2addusa Anna Cr scuolo DEPOSITATA IN CANC 7P\ - 2