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Ordinanza — n. 7242/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against attempted robbery conviction due to lack of new grounds and procedural exhaustion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7242/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court erred in finding the crime of attempted robbery because no violent action was used against the victim. The court rejected this, noting the appellant had used significant physical energy to free himself and escape police surveillance after taking bottles, which constituted the necessary violence for the crime. Since the appellant merely repeated arguments already addressed and refuted by the appellate court, the appeal lacked new grounds and was procedurally barred.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it merely reiterates arguments already fully examined and refuted by the appellate court without presenting new grounds or legal errors.

Parole chiave

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inadmissible appeal reiteration of arguments attempted robbery physical violence requirement court costs and fine tentata rapina reati violenti difesa penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STAN STELICA nato il 17/07/1983 avverso la sentenza del 30/09/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di Torino, con la sentenza impugnata, ha confermato la sentenza resa a seguito di giudizio abbreviato il 19 febbraio 2021 dal Tribunale di Torino, che ha condannato STAN STELICA in ordine al delitto di tentata rapina impropria, aggravata dalla recidiva specifica infra quinquennale. Propone ricorso per cassazione l'imputato, tramite difensore di fiducia, deducendo: violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del reato di rapina impropria poiché nel caso di specie non sussiste un'azione violenta posta in essere dall'imputato ai danni della persona offesa.

Il ricorso è inammissibile. Il ricorrente infatti reitera le censure già sollevate con i motivi di appello, ai quali la corte ha fornito esaustiva e congrua risposta, corretta in punto di fatto e di diritto, sottolineando come nel caso in esame l'imputato, dopo essersi impossessato di alcune bottiglie, aveva esercitato un'apprezzabile energia fisica per divincolarsi e sottrarsi alla vigilanza dell'addetto, al fine di garantirsi la fuga prima dell'arrivo delle Forze dell'Ordine. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 15/2/2022 Il Consigliere Estensore MARIA DANI A BORSELLI