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Ordinanza — n. 7241/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 7241/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7241/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COSMA FRANCESCO nato a CASTROVILLARI il 19/09/1977 avverso la sentenza del 17/09/2021 del GIP TRIBUNALE di RAVENNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO; E IN DIRITTO A. Il TRIBUNALE di \t con la sentenza impugnata ha applicato nei confronti di COSMA FRANCESCO la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p., in relazione ai reati di rapina aggravata e minaccia commessa il 6 luglio 2020. Ricorre l'imputato, a mezzo del difensore, e chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, deducendo: - mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza di cause di proscioglimento ex articolo 129 codice procedura penale. Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella, che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. e comunque per manifesta infondatezza e genericità dei motivi.

Regesto Legislator

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art. 444 c.p, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 7241/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 4, sentenza 5 giugno 2018, n.38235). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

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minaccia nel diritto penale motivazione inadeguata delle censure costituzionali azione di provocazione commisurazione della pena per rapina motivi di cassazione reato di coazione

Disposizioni normative citate

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art. 444 c.p
Il TRIBUNALE di \t con la sentenza impugnata ha applicato nei confronti di COSMA FRANCESCO la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p., in relazione ai reati di rapina aggravata e minaccia commessa il 6 luglio 2020.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COSMA FRANCESCO nato a CASTROVILLARI il 19/09/1977 avverso la sentenza del 17/09/2021 del GIP TRIBUNALE di RAVENNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO A. Il TRIBUNALE di \t con la sentenza impugnata ha applicato nei confronti di COSMA FRANCESCO la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p., in relazione ai reati di rapina aggravata e minaccia commessa il 6 luglio 2020. Ricorre l'imputato, a mezzo del difensore, e chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, deducendo: - mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza di cause di proscioglimento ex articolo 129 codice procedura penale. Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella, che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. e comunque per manifesta infondatezza e genericità dei motivi.

Tenuto presente che la sentenza è frutto dell'accordo tra le parti, i motivi di ricorso sulla responsabilità sono inammissibili. Ed infatti, in base al nuovo art. 448, co. 2bis, c.p.p., il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; ne consegue che il vizio della motivazione non rientra più tra i casi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione (v., tra le tante:

Sez. 4, sentenza 5 giugno 2018, n.38235). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 15/2/2022 Il Consigliere Estensore Il Presid t MARIA DANIELA BORSELLINO PIERO M ESS/IN,IC.GOSTINI