Ordinanza — n. 7240/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA vista la richiesta di rimessione proposta da: CAVANI ALBERTO nato a SERRAMAZZONI il 26/01/1960 avverso il provvedimento del 13/07/2021 del TRIBUNALE di MODENAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO; E IN DIRITTO Con istanza avanzata personalmente con dichiarazione resa all'ufficio matricola della Casa circondariale di Modena il detenuto Alberto Cavani ha chiesto la sospensione del processo pendente a suo carico e il trasferimento del processo ad altra autorità giudiziaria di altra corte in forza di legittimo sospetto in ordine all'imparzialità dell'organo chiamato a giudicarlo. La richiesta è inammissibile poiché risulta del tutto generica in quanto non esplicita le ragioni in forza delle quali l'istante ritiene sussistere il sospetto nei confronti dell'autorità procedente, e non risulta supportata da alcuna documentazione.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 48 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 7240/2022 — snpen · Corte di Cassazione: La richiesta è inammissibile poiché risulta del tutto generica in quanto non esplicita le ragioni in forza delle quali l'istante ritiene sussistere il sospetto nei confronti dell'autorità procedente, e non risulta supportata da alcuna documentazione.
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a seguente ORDINANZA vista la richiesta di rimessione proposta da: CAVANI ALBERTO nato a SERRAMAZZONI il 26/01/1960 avverso il provvedimento del 13/07/2021 del TRIBUNALE di MODENAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO Con istanza avanzata personalmente con dichiarazione resa all'ufficio matricola della Casa circondariale di Modena il detenuto Alberto Cavani ha chiesto la sospensione del processo pendente a suo carico e il trasferimento del processo ad altra autorità giudiziaria di altra corte in forza di legittimo sospetto in ordine all'imparzialità dell'organo chiamato a giudicarlo. La richiesta è inammissibile poiché risulta del tutto generica in quanto non esplicita le ragioni in forza delle quali l'istante ritiene sussistere il sospetto nei confronti dell'autorità procedente, e non risulta supportata da alcuna documentazione.
Giova ricordare che in tema di rimessione del processo, i motivi di legittimo sospetto si possono configurare solo in presenza di una grave situazione locale tale da turbare il processo, che investa l'ufficio giudiziario nel suo complesso e non i singoli giudici o magistrati del pubblico ministero, giacché, in quest'ultima eventualità, l'osservanza delle regole del giusto processo può essere assicurata mediante l'astensione e la ricusazione, senza necessità del trasferimento del processo ad altro ufficio giudiziario. (Sez. 6 - , Sentenza n. 13419 del 05/03/2019 Cc. (dep. 27/03/2019) Rv. 275366 - 01) All'inammissibilità della richiesta proposta segue, ai sensi dell'art. 48 cod. proc. pen., la condanna della parte al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 15/2/2022 Il Consigliere Estensore MARIA DANIELA