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Ordinanza — n. 7238/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against robbery sentencing, upholding recidivism and joint liability findings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7238/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals by two defendants inadmissible, confirming the lower court's conviction for robbery and recidivism. The defendants argued regarding the validity of the recidivism finding and their joint responsibility for the crime, but the court rejected these claims as exceeding cassation powers. The court ruled that sentencing discretion and factual evaluations belong exclusively to the trial judge, provided they are not arbitrary or illogical.

Regesto Legislator

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Art. 628 c.p.; Art. 616 c.p.p.: The Court of Cassation lacks jurisdiction to re-evaluate factual elements or exercise discretion in sentencing, reserving such powers exclusively to the court of first instance unless the decision is arbitrary or illogical.

Parole chiave

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recidivism admissibility joint criminal liability sentencing discretion robbery conviction cassation jurisdiction partecipazione al reato rapina favoreggiamento

Disposizioni normative citate

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Art. 628 c.p.
pena ritenuta di giustizia pronunciata dal GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di ROMA, in data 05/02/2021, nei confronti di CUOZZO ALESSIO e TAGLIA LUCIANO, in relazione al reato, contestato in concorso di cui all' art. 628 CP (più grave) ed altro Proponevano ricorso per cassazione gli imputati.
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost.
art. 133 cod. pen
art. 616 c.p
Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo
Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario
Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro
le espressioni del tipo: 'pena congrua', 'pena equa' o 'congruo aumento', come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv.
Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone
Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, Elia
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), ciascuno al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CUOZZO ALESSIO nato a ROMA il 27/08/1976 TAGLIA LUCIANO nato a ROMA il 28/09/1986 avverso la sentenza del 09/07/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; . ..

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE di APPELLO di ROMA, con sentenza in data 09/07/2021, confermava la condanna alla . pena ritenuta di giustizia pronunciata dal GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di ROMA, in data 05/02/2021, nei confronti di CUOZZO ALESSIO e TAGLIA LUCIANO, in relazione al reato, contestato in concorso di cui all' art. 628 CP (più grave) ed altro Proponevano ricorso per cassazione gli imputati. CUOZZO ALESSIO deduceva: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta recidiva, al giudizio di bilanciamento ed alla determinazione della pena.

Il ricorso è inammissibile posto che la recidiva risulta riconosciuta in ragione delle specifiche argomentazioni esposte a pagina 4 della motivazione riguardanti la rilevante pericolosità manifestata dalla consumazione della rapina. Inoltre le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931). La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre.

Invero, una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: 'pena congrua', 'pena equa' o 'congruo aumento', come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596) TAGLIA LUCIANO deduceva: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato a titolo di concorso nei reati di cui ai capi b) e c) posto che la condotta di sottrazione dell'arma doveva ritenersi un'iniziativa estemporanea del coimputato Abbas.

Il motivo è inammissibile. Secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369).

I motivi proposti tendono, appunto, ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento fondato sulle osservazioni esposte a pagina 2 della motivazione ove si sottolinea come il Taglia abbia assistito a tutta l'azione criminosa del correo spalleggiandolo, si sia allontanato unitamente allo stesso e fosse stato trovato ancora dopo in compagnia del medesimo.

Così che il concorso appare dimostrato sulla base di plurimi elementi di fatto relativi alla condotta contestuale al delitto ed anche post factunn denotante un pieno accordo Criminoso. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), ciascuno al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 15/02/2022 Il