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Ordinanza — n. 7235/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 7235/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7235/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MUROLO MASSIMILIANO nato a NAPOLI il 18/11/1979 avverso la sentenza del 03/06/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; E IN DIRITTO La CORTE di APPELLO di NAPOLI, con sentenza in data 03/06/2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal GIP TRIBUNALE di NAPOLI, in data 17/09/2020, nei confronti di MUROLO MASSIMILIANO confermava la condanna in relazione al reato di cui all art. 628 CP Proponeva ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta recidiva. Il motivo è inammissibile. Ed invero a fronte di alcun motivo di appello specifico il ricorso non spiega comunque quale rilevanza avrebbe l'esclusione della recidiva sulla determinazione della pena posto che il giudizio di bilanciamento nei termini dell'equivalenza, oltre che con la recidiva anche con le altre aggravanti, appare essere stato effettuato dal giudice di secondo grado anche con riferimento al significativo disvalore della condotta.

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Ordinanza — n. 7235/2022 — snpen · Corte di Cassazione: E tale valutazione non viene censurata dal ricorso in alcun modo specifico. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione riesame dell'entità pena revisione della sentenza penale precedenti penali rilevanti pentito inadempimento reiterato

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MUROLO MASSIMILIANO nato a NAPOLI il 18/11/1979 avverso la sentenza del 03/06/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE di APPELLO di NAPOLI, con sentenza in data 03/06/2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal GIP TRIBUNALE di NAPOLI, in data 17/09/2020, nei confronti di MUROLO MASSIMILIANO confermava la condanna in relazione al reato di cui all art. 628 CP Proponeva ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta recidiva. Il motivo è inammissibile. Ed invero a fronte di alcun motivo di appello specifico il ricorso non spiega comunque quale rilevanza avrebbe l'esclusione della recidiva sulla determinazione della pena posto che il giudizio di bilanciamento nei termini dell'equivalenza, oltre che con la recidiva anche con le altre aggravanti, appare essere stato effettuato dal giudice di secondo grado anche con riferimento al significativo disvalore della condotta.

E tale valutazione non viene censurata dal ricorso in alcun modo specifico. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 15/02/2022 Il lonsigliere Est Or A Il Pré.sidente PIERO ME y\II D'AGOSTIN