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Ordinanza — n. 7232/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 7232/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7232/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MACCARONE DOMENICO nato a MADDALONI il 30/06/1987 avverso la sentenza del 07/07/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLItdato avviso alle urti) udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; E IN DIRITTO La CORTE di APPELLO di NAPOLI, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod.. proc. pen., confermava la sentenza del GIP TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE, del 26/01/2021, riducendo la pena inflitta a MACCARONE DOMENICO in relazione ai reati di cui agli artt.I' art. 629 CP. Ricorre MACCARONE DOMENICO, a mezzo del difensore, che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, deducendo: - la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dell'aggravante. Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta avverso una sentenza pronunciata ex art. 599-bis cod. proc. pen..

Regesto Legislator

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art. 599-bis cod. proc. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 7232/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Tenuto presente che la sentenza è frutto dell'accordo tra le parti, i motivi di ricorso sulla responsabilità e sulla sussistenza delle aggravanti sono inammissibili. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

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aggravamento della pena maggiorazione dissuasiva sanzione penale aggravamento della servitù corruzione nell'esecuzione forzata motivazione nel merito

Disposizioni normative citate

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art. 599-bis cod. proc. pen
103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta avverso una sentenza pronunciata ex art. 599-bis cod. proc. pen..
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MACCARONE DOMENICO nato a MADDALONI il 30/06/1987 avverso la sentenza del 07/07/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLItdato avviso alle urti) udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE di APPELLO di NAPOLI, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod.. proc. pen., confermava la sentenza del GIP TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE, del 26/01/2021, riducendo la pena inflitta a MACCARONE DOMENICO in relazione ai reati di cui agli artt.I' art. 629 CP. Ricorre MACCARONE DOMENICO, a mezzo del difensore, che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, deducendo: - la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dell'aggravante. Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta avverso una sentenza pronunciata ex art. 599-bis cod. proc. pen..

Tenuto presente che la sentenza è frutto dell'accordo tra le parti, i motivi di ricorso sulla responsabilità e sulla sussistenza delle aggravanti sono inammissibili. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 15/02/2022 Il onsigliere Est:ìis4e IO Lt OÌ irb