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Ordinanza — n. 7231/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 7231/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7231/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANNUNZIATA CIRO nato a NAPOLI il 20/01/1996 avverso la sentenza del 17/06/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLI!dato avvrn t1e part udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO; E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di Napoli, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., parzialmente riformando la sentenza resa dal GIP del Tribunale di Napoli il 27 gennaio 2021 ha confermato la responsabilità di ANNUNZIATA CIRO in ordine ai reati di ricettazione, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni e ha rideterminato la pena inflitta. Ricorre l'imputato deducendo violazione di legge in relazione alla qualificazione giuridica della condotta ascritta come ricettazione in luogo del reato di furto aggravato. Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta avverso una sentenza pronunciata ex art. 599-bis cod. proc. pen..

Regesto Legislator

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art. 599-bis cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 7231/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 599-bis cod. proc. pen., parzialmente riformando la sentenza resa dal GIP del Tribunale di Napoli il 27 gennaio 2021 ha confermato la responsabilità di ANNUNZIATA CIRO in ordine ai reati di ricettazione, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni e ha rideterminato la pena inflitta. Ricorre l'imputato deducendo violazione di legge in relazione alla qualificazione giuridica della condotta ascritta come ricettazione in luogo del reato di furto aggravato. Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta avverso una sentenza pronunciata ex art. 599-bis cod. proc. pen..

Parole chiave

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ricorso per cassazione motivi di cassazione lesione alla caviglia sanatoria del vizio procedurale revoca dell'annullamento censura formulata in modo carente

Disposizioni normative citate

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art. 599-bis cod. proc. pen
Ed infatti va ricordato che in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
art. 616 c.p
281116 - 01 Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANNUNZIATA CIRO nato a NAPOLI il 20/01/1996 avverso la sentenza del 17/06/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLI!dato avvrn t1e part udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di Napoli, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., parzialmente riformando la sentenza resa dal GIP del Tribunale di Napoli il 27 gennaio 2021 ha confermato la responsabilità di ANNUNZIATA CIRO in ordine ai reati di ricettazione, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni e ha rideterminato la pena inflitta. Ricorre l'imputato deducendo violazione di legge in relazione alla qualificazione giuridica della condotta ascritta come ricettazione in luogo del reato di furto aggravato. Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta avverso una sentenza pronunciata ex art. 599-bis cod. proc. pen..

Ed infatti va ricordato che in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge. (Sez. 2 - , Sentenza n. 22002 del 10/04/2019 Ud. (dep. 20/05/2019) Rv. 276102 - 01 Devono ritenersi inammissibili anche i motivi di ricorso sulla qualificazione giuridica della condotta che non risulti manifesta ictu oculi in quanto anche se la qualificazione giuridica del fatto è materia sottratta alla disponibilità di parte e l'errore su di essa costituisce errore di diritto rilevante ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. b), del codice di rito, è opportuno applicare al riguardo i principi già formulati da questa corte in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, laddove la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione. ( (Sez. 2, Sentenza n. 14377 del 31/03/2021 Cc. (dep. 16/04/2021 ) Rv. 281116 - 01 Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 15/2/2022 Il Consigliere Estensore Il Pre