Italian Supreme Court declares appeal inadmissible due to the appellant's prior waiver of the cassation request.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the appellant had previously waived the right to file the cassation request. Although the lower court had partially reformulated the sentence based on a plea agreement, the appellant and his lawyer formally renounced the appeal on October 26, 2020. Consequently, the court ruled the request invalid and ordered the appellant to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 609 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if the appellant has previously declared a waiver of the right to file the request, rendering the subsequent filing void.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TROIA SABINO nato a ANDRIA il 07/09/1976 avverso la sentenza del 09/06/2020 della CORTE APPELLO di BARI012==.finEni udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di Bari con la sentenza impugnata parzialmente riformando la sentenza resa il 18 dicembre 2019 dal Tribunale di Foggia ha applicato a TROIA SABINO la pena concordata con il Procuratore Generale ai sensi dell'articolo 599 bis cod. proc.pen.. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo violazione dell'articolo 129 cod. proc.pen. Con una dichiarazione depositata presso la corte di appello di Bari il 26 ottobre 2020 il ricorrente e il suo difensore hanno dichiarato di rinunziare al ricorso per cassazione. Il ricorso è inammissibile poiché il ricorrente vi ha rinunziato . Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro 500 a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 15/2/2022 Il Consigliere Estensore Il Presi ente MARIA DANIEL