Ordinanza — n. 7229/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARIGLIA MICHAEL nato a MONACO( GERMANIA) il 07/03/1969 avverso l'ordinanza del 26/10/2021 della CORTE APPELLO di MILANOerg€E-a-77Rrum-ry-drt3, udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO; E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di Milano con la sentenza impugnata ha dichiarato inammissibile perché manifestamente infondata l'istanza di revisione avanzata da Cariglia Michael avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Torino 1'11/12/2019. Propone ricorso personale l'imputato chiedendo l'accoglimento della sua istanza. Il ricorso è inammissibile perchè proposto da soggetto legittimato in quanto dopo la novella del 2017 il ricorso deve necessariamente essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale degli avvocati cassazionisti. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 c.p; Ordinanza — n. 7229/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Propone ricorso personale l'imputato chiedendo l'accoglimento della sua istanza. Il ricorso è inammissibile perchè proposto da soggetto legittimato in quanto dopo la novella del 2017 il ricorso deve necessariamente essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale degli avvocati cassazionisti. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARIGLIA MICHAEL nato a MONACO( GERMANIA) il 07/03/1969 avverso l'ordinanza del 26/10/2021 della CORTE APPELLO di MILANOerg€E-a-77Rrum-ry-drt3, udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di Milano con la sentenza impugnata ha dichiarato inammissibile perché manifestamente infondata l'istanza di revisione avanzata da Cariglia Michael avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Torino 1'11/12/2019. Propone ricorso personale l'imputato chiedendo l'accoglimento della sua istanza. Il ricorso è inammissibile perchè proposto da soggetto legittimato in quanto dopo la novella del 2017 il ricorso deve necessariamente essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale degli avvocati cassazionisti. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 15/2/2022 Il Consigliere Estensore Il Presidente MARIA Dirlì BORSELLINO PIERO MESSSINI D'AGOSTINI