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Ordinanza — n. 7228/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 7228/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7228/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOVACOVIC MICHELE nato a PIOVE DI SACCO il 04/07/1995 avverso la sentenza del 20/09/2021 del GIP TRIBUNALE di PADOVA(lato avviso alle paT-fi] udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO; E IN DIRITTO Il TRIBUNALE di Padova, con la sentenza impugnata ha applicato nei confronti di LOVACOVIC MICHELE la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p., in relazione al reato di rapina. Ricorre l'imputato, a mezzo del difensore, e chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, deducendo: - violazione di legge e in particolare dell'art. 129 cod. proc.pen. . Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella, che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. e comunque per manifesta infondatezza e genericità dei motivi.

Regesto Legislator

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art. 444 c.p, art. 129 cod. proc.pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 7228/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Tenuto presente che la sentenza è frutto dell'accordo tra le parti, i motivi di ricorso sulla responsabilità sono inammissibili. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

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violazioni delle norme procedurali ricusazione del pubblico ministero azione di provocazione procedura di revisione penale ricorso per inadempienza procedure di ricorso

Disposizioni normative citate

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art. 444 c.p
E IN DIRITTO Il TRIBUNALE di Padova, con la sentenza impugnata ha applicato nei confronti di LOVACOVIC MICHELE la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p., in relazione al reato di rapina.
art. 129 cod. proc.pen
Ricorre l'imputato, a mezzo del difensore, e chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, deducendo: - violazione di legge e in particolare dell'art. 129 cod. proc.pen.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOVACOVIC MICHELE nato a PIOVE DI SACCO il 04/07/1995 avverso la sentenza del 20/09/2021 del GIP TRIBUNALE di PADOVA(lato avviso alle paT-fi] udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Il TRIBUNALE di Padova, con la sentenza impugnata ha applicato nei confronti di LOVACOVIC MICHELE la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p., in relazione al reato di rapina. Ricorre l'imputato, a mezzo del difensore, e chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, deducendo: - violazione di legge e in particolare dell'art. 129 cod. proc.pen. . Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella, che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. e comunque per manifesta infondatezza e genericità dei motivi.

Tenuto presente che la sentenza è frutto dell'accordo tra le parti, i motivi di ricorso sulla responsabilità sono inammissibili. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 15/2/2022 Il Consigliere Estensore Il Presidedte MARIA DAN A BORSELLINO PI