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Ordinanza — n. 7227/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 7227/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7227/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCARANTINO MARIA CONCETTA nato a SAN CATALDO il 21/07/1971 avverso la sentenza del 08/04/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO; - E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di Caltanissetta con la sentenza impugnata, parzialmente riformando la sentenza resa dal Tribunale di Caltanissetta il 29 gennaio 2020, ha confermato la responsabilità di SCARANTINO MARIA CONCETTA in ordine al reato di invasione arbitraria di un alloggio popolare e, concesse le circostanze attenuanti generiche, ha ridotto la pena inflitta. Propone ricorso per cassazione l'imputata, deducendo: - violazione di legge per la mancata riapertura dell'istruzione dibattimentale al fine di escutere la sorella della odierna imputata, che subentrò a quest'ultima nel luglio dell'anno 2018; - assoluzione per non avere commesso il fatto in ragione dell'applicazione dello stato di necessità e della causa di non punibilità prevista dall'articolo 131 bis codice penale, concessione delle circostanze attenuanti generiche e del minimo della pena con tutti i benefici.

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Ordinanza — n. 7227/2022 — snpen · Corte di Cassazione: La richiesta di concessione del minimo edittale è inammissibile perché non supportata da alcuna motivazione. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

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attribuzione dell'abitazione familiare obbligo di alloggio diritto d'abitazione residenza abituale del minore violazione dell'obbligo di mantenimento obbligo di residenza

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCARANTINO MARIA CONCETTA nato a SAN CATALDO il 21/07/1971 avverso la sentenza del 08/04/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO; -

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di Caltanissetta con la sentenza impugnata, parzialmente riformando la sentenza resa dal Tribunale di Caltanissetta il 29 gennaio 2020, ha confermato la responsabilità di SCARANTINO MARIA CONCETTA in ordine al reato di invasione arbitraria di un alloggio popolare e, concesse le circostanze attenuanti generiche, ha ridotto la pena inflitta. Propone ricorso per cassazione l'imputata, deducendo: - violazione di legge per la mancata riapertura dell'istruzione dibattimentale al fine di escutere la sorella della odierna imputata, che subentrò a quest'ultima nel luglio dell'anno 2018; - assoluzione per non avere commesso il fatto in ragione dell'applicazione dello stato di necessità e della causa di non punibilità prevista dall'articolo 131 bis codice penale, concessione delle circostanze attenuanti generiche e del minimo della pena con tutti i benefici.

Il ricorso è inammissibile poiché non si confronta con le motivazioni rese dalla corte d'appello, che ha motivatamente ritenuto superflua la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale poiché non è contestato che l'occupazione abusiva è stata iniziata dalla ricorrente; ha negato l'applicazione della scriminante dello stato di necessità e della causa di non punibilità in relazione alla protervia manifestata dall'imputato nel permanere nell'immobile occupato; ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche ritenendole equivalenti alla contestata aggravante.

La richiesta di concessione del minimo edittale è inammissibile perché non supportata da alcuna motivazione. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 15/2/2022 Il Consigliere Estensore Il Presidente MARIA DANIELA BORSELLINO PIE