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Ordinanza — n. 7226/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of confrontation with appellate court's detailed reasoning on sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7226/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it failed to confront the specific reasoning provided by the Court of Appeal of Catania. The appellate court had thoroughly addressed the defendant's claims regarding the denial of generic mitigating circumstances and the proportionality of the sentence, noting the defendant's negative personality and prior criminal record. Consequently, the court upheld the conviction for receiving a counterfeit check and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it does not confront the specific reasons given by the appellate court for its decision, as the latter must provide an adequate and exhaustive response to the grievances raised.

Parole chiave

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inadmissibility appeal lack confrontation appellate reasoning procedural defect criminal appeal sanzioni pecuniarie appropriazione indebita di trattenute salariali risarcimento per errore giudiziario

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
242667 - 01 Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
Art. 360 c.p.p.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
articolo 62 bis cod.pen
Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo; violazione dell'articolo 62 bis cod.pen.
articolo 133 cod.pen
e vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche; violazione dell'articolo 133 cod.pen.
art. 133 cod. pen
È noto infatti che in tema di ricettazione, ai fini della configurabilità dell'ipotesi attenuata, non rileva esclusivamente il valore della cosa ricettata, ma si deve avere riguardo anche agli elementi previsti dall'art. 133 cod. pen., ivi compresi i precedenti penali.
art. 616 c.p
242667 - 01 Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, Sentenza n. 3188 del 08/01/2009
(Sez. 2, Sentenza n. 3188 del 08/01/2009 Ud.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SARDO ORAZIO nato a ACIREALE il 26/08/1973 avverso la sentenza del 28/04/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di Catania con la sentenza impugnata ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Catania 1'11 luglio 2014 che ha dichiarato la responsabilità di Sardo Orazio in ordine al reato di ricettazione di un assegno contraffatto. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo; violazione dell'articolo 62 bis cod.pen. e vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche; violazione dell'articolo 133 cod.pen. e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio. Il ricorso è inammissibile poiché non si confronta con le motivazioni rese dalla corte d'appello che ha fornito adeguata ed esaustiva risposta alla medesima censura sollevata con il gravame.

La corte ha infatti valorizzato la negativa personalità dell'imputato gravato da numerosi e gravi pregiudizi anche specifici . La pena è stata determinata in misura contenuta, previo riconoscimento dell'attenuante del fatto di particolare tenuità, nonostante l'obiettiva gravità del fatto e soprattutto la spiccata capacità a delinquere dell'imputato gravato da diversi precedenti penali. È noto infatti che in tema di ricettazione, ai fini della configurabilità dell'ipotesi attenuata, non rileva esclusivamente il valore della cosa ricettata, ma si deve avere riguardo anche agli elementi previsti dall'art. 133 cod. pen., ivi compresi i precedenti penali. (Sez. 2, Sentenza n. 3188 del 08/01/2009 Ud. (dep. 22/01/2009 ) Rv. 242667 - 01 Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 15/2/2022 TV Il Consigliere Estensore Il Presidente MARIA DANIELA BORSELLINO PIERO MESSINI