Italian Court dismisses appeals by two defendants as inadmissible for being generic and merit-focused.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals filed by Marco Zizza and Cristian Giuffrida inadmissible and ordered them to pay court costs. The defendants argued that the appellate court failed to properly evaluate the victim's credibility and relied on a clerical error involving a copied fingerprint. The court rejected these claims, stating the appeals were too generic and attempted to introduce new factual reconstructions beyond the appellate court's scope.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Appeals must specifically confront the lower court's reasoning; generic complaints or attempts to propose a different factual reconstruction are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ZIZZA MARCO SALVATORE nato a CATANIA il 24/12/1984 GIUFFRIDA CRISTIAN nato a CATANIA il 24/03/1985 avverso la sentenza del 06/04/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRMO La CORTE APPELLO di Catania con la sentenza impugnata ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Catania il 19 settembre 2016 che ha dichiarato ZIZZA MARCO SALVATORE e GIUFFRIDA CRISTIAN colpevole dei reati di tentata estorsione in concorso tra loro. Propongono ricorso i due imputati. ZIZZA MARCO SALVATORE deduce : - vizio di motivazione poiché il giudice dell'appello non ha rispettato l'obbligo di valutare scrupolosamente l'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa e non ha considerato le numerose contestazioni effettuate in sede di controesame.
GIUFFRIDA CRISTIAN deduce - mancanza di motivazione poiché la sentenza fonda la responsabilità penale solo sulle accuse della persona offesa, senza considerare che dal narrato non emerge alcuna accusa specifica e diretta nei confronti del ricorrente. Inoltre nella sentenza gravata si fa riferimento alle dichiarazioni rese da tale Santo Lucia, che nulla a che vedere con l'odierno giudizio, trattandosi all'evidenza di un errore materiale frutto della tecnica del copia incolla che dimostra il vizio motivazionale denunziato. Il ricorrente lamenta che la sentenza non analizza le ragioni per cui è stata rinvenuta una sola impronta digitale del ricorrente sulla busta esterna contenente la missiva estorsiva e non considera che la madre dell'odierno ricorrente era titolare di una cartoleria e l'impronta sulla busta potrebbe pertanto avere un'altra spiegazione.
La sentenza inoltre non considera che nonostante la corposa attività di indagine fatta di intercettazioni pedinamenti e perquisizioni non è mai emerso un elemento di riscontro alle accuse formulate nei confronti del Giuffrida. - Vizio di motivazione in relazione al principio del ragionevole dubbio. I ricorsi dei due imputati sono entrambi inammissibili poiché generici in quanto non si confrontano con le motivazioni rese dalla corte d'appello che ha fornito adeguata ed esaustiva risposta alle censure dedotte con i motivi di appello, in ordine alla attendibilità della persona offesa, che non si è costituita parte civile e ha reso dichiarazioni univoche, spontanee e costanti, in ordine alla richiesta estorsiva avanzata da Marco Zizza, nonché in merito alla rilevanza probatoria dell'impronta papillare del Giuffrida, ritrovata sulla busta contenente la lettera estorsiva.
Di contro ricorrenti tendono ad introdurre censure di merito che mirano a proporre una diversa ricostruzione dei fatti che esula dalle competenze di questa Corte di legittimità. L'errore materiale frutto di un copia incolla presente a pag. 4 non inficia le argomentazioni congrue alle emergenze processuali e logiche formulate in sentenza. Il secondo motivo del ricorso proposto da Giuffrida è inammissibile perché aspecifico in quanto non spiega le ragioni poste a suo sostegno. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 15/2/2022 Il Consigliere Estensore Il Presidente MARIA DAN BORSELLINO PIE