Italian Court dismisses appeal as inadmissible for reiterating generic arguments without new legal grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Giovanni Piccolini's appeal inadmissible for manifestly unfounded and generic grounds. The appellant argued for a violation of procedural articles regarding the denial of a continuity link between crimes, but the court noted these claims merely repeated previous appellate arguments without engaging with the lower court's detailed reasoning. The court upheld the original judgment on the merits, finding the denial of the continuity link legally sound due to the distinct temporal gaps and lack of a unified criminal design between the 2010 and 2014 extortion acts.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 609 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely reiterates generic grievances already addressed in prior proceedings without presenting new specific legal arguments or confronting the court's detailed reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PICCOLINI GIOVANNI nato a CATANIA il 26/01/1974 avverso la sentenza del 26/03/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di Catania ha confermato la sentenza resa il 15 febbraio 2016 dalTribunale di Catania che ha affermato la responsabilità di GIOVANNI PICCOLINI in ordine al delitto di estorsione commesso nel 2014. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo: Violazione degli articoli 81 codice penale, 546 e 671 cod. proc.pen. per vizio di motivazione in ordine al diniego del riconoscimento del vincolo della continuazione tra il reato oggetto dell'odierno giudizio e quelli già giudicati con sentenza emessa dal GIP di Catania e confermata dalla corte di appello il 16 febbraio 2017.
Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato e generico in quanto reitera le censure già formulate con l'atto di appello e non si confronta con le motivazioni rese dalla corte , che ha fornito adeguata ed esaustiva risposta. La corte infatti ha negato il riconoscimento del vincolo della continuazione invocata dalla difesa per una estorsione aggravata commessa tra gennaio e maggio 2010 valorizzando la distanza temporale tra i due episodi e l'assenza di elementi che possano far ritenere che nel momento in cui ha commesso i fatti estorsivi nel 2010 avesse in mente progettualmente anche quelli diversi, oggetto del presente procedimento.
Trattasi di motivazione congrua alle emergenze processuali e corretta in punto di diritto, poiché l'aver agito in forza di un medesimo disegno criminoso comporta la necessità che i singoli episodi siano stati oggetto di una sia pur superficiale pregressa ideazione unitaria mentre nel caso di specie si tratta di un'inclinazione a delinquere dell'imputato, ove si consideri peraltro che l'estorsione oggetto del presente giudizio non avrebbe potuto neppure essere ideata nel 2010, considerato che l'imputato ha indotto la persona offesa a pagare la somma di 200 C per restituirgli un veicolo che gli è stato sottratto nel 2014.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 15/2/2022 Il Consigliere Estensore /‘ Il Presidente MARIA D • A BORSELLINO PIE