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Ordinanza — n. 7222/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for being generic and failing to specify grounds for denying general mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7222/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was deemed absolutely generic and failed to specify the legal grounds for challenging the denial of general mitigating circumstances. The appellant argued for the application of these mitigating factors, but the lower court's refusal was upheld without detailed reasoning. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 609 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if it is absolutely generic and fails to specify the reasons why the denial of general mitigating circumstances is erroneous or contradicts the lower court's reasoning.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility general mitigating circumstances generic appeal grounds Art. 609 c.p.p. Art. 616 c.p.p. motivi di cassazione motivi di rigore motivazione del mutamento giurisprudenza

Disposizioni normative citate

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Art. 609 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MALANDRINO GIUSEPPE nato a NOTO il 28/05/1999 avverso la sentenza del 30/03/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di Catania con la sentenza impugnata ha confermato la sentenza del GUP del Tribunale di Siracusa resa il 31 ottobre 2019 che ha dichiarato MALANDRINO GIUSEPPE colpevole del reato di estorsione aggravata in concorso. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo: - violazione di legge e vizio di motivazione per la denegata concessione delle attenuanti generiche. Il ricorso è inammissibile poiché assolutamente generico in quanto non specifica neppure le ragioni in forza delle quali il diniego delle attenuanti generiche formulato dai giudici di merito debba ritenersi erroneo o viziato da manifesta illogicità e contraddittorietà. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 15/2/2022 Il Consigliere Estensore Il PresiOente MARIA DANIELA BORSELLINO PIERO MESS N