Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 7220/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 7220/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7220/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di Catania con la sentenza impugnata, parzialmente riformando la sentenza resa il 5 giugno 2015 dal Tribunale di Catania, per quel che qui rileva, ha confermato la responsabilità di MAZZARELLI SEBASTIAN DAMIANO in ordine al reato di rapina e di coltivazione di cannabis, nonché la responsabilità di quest'ultimo e di MAZZARELLI VINCENZO E MARLETTA NINA GIOVANNA in ordine a reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. Gli imputati propongono tre distinti atti di ricorso dal contenuto identico, deducendo violazione degli articoli 192 e 530 codice procedura penale poiché la sentenza di appello risulta carente di motivazione in ordine al giudizio di colpevolezza e in tema di trattamento sanzionatorio.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 616 c.p; Ordinanza — n. 7220/2022 — snpen · Corte di Cassazione: I ricorsi sono inammissibili perché non consentono di comprendere le specifiche ragioni su cui si fondano le censure dedotte. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
reati qualificati contro gli stupefacenti traffico di canapa consumo di canapa altri reati reati penali gravi commisurazione della pena per rapina

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 616 c.p
Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MAZZARELLI SEBASTIAN DAMIANO nato a CATANIA il 21/04/1986 MAZZARELLI VINCENZO nato a CATANIA il 13/02/1957 MARLETTA NINA GIOVANNA nato a CATANIA il 25/09/1960 avverso la sentenza del 20/04/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di Catania con la sentenza impugnata, parzialmente riformando la sentenza resa il 5 giugno 2015 dal Tribunale di Catania, per quel che qui rileva, ha confermato la responsabilità di MAZZARELLI SEBASTIAN DAMIANO in ordine al reato di rapina e di coltivazione di cannabis, nonché la responsabilità di quest'ultimo e di MAZZARELLI VINCENZO E MARLETTA NINA GIOVANNA in ordine a reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. Gli imputati propongono tre distinti atti di ricorso dal contenuto identico, deducendo violazione degli articoli 192 e 530 codice procedura penale poiché la sentenza di appello risulta carente di motivazione in ordine al giudizio di colpevolezza e in tema di trattamento sanzionatorio.

I ricorsi sono inammissibili perché non consentono di comprendere le specifiche ragioni su cui si fondano le censure dedotte. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 15/2/2022 Il Consigliere Estensore Il Presidente MARIA DANIELA BORSELLINO PIERO MESI