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Ordinanza — n. 7219/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for cassation as manifestly unfounded and generic regarding evidence evaluation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7219/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible, ruling it both manifestly unfounded and generic. The appellant argued the lower court failed to consider specific factual grievances and alternative versions, yet the appellate court had already thoroughly evaluated evidence showing the defendant possessed over 3,000 euros and stolen identity cards. The court rejected the request for a new assessment of proof, noting the lower courts provided adequate and exhaustive responses to the cited criticisms.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal for cassation is inadmissible if it is manifestly unfounded or generic, reiterates grievances already formulated without confronting the court's reasoning, and fails to engage with the specific evidentiary elements evaluated by the lower courts.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal inadmissibility manifestly unfounded appeal generic appeal grounds evidence evaluation review Italian criminal procedure costs of inadmissible appeal factual reconstruction error documenti d'identità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 367 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LIPARI PIETRO nato a ERICE il 07/11/1983 avverso la sentenza del 05/02/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di Palermo con la sentenza impugnata, per quel che qui rileva, ha confermato la sentenza resa il 20 maggio 2020 dal Tribunale di Trapani che ha dichiarato la responsabilità di LIPARI PIETRO per il reato di ricettazione di una cassaforte e per la contravvenzione di porto ingiustificato di un coltello a serramanico . Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo: vizio di motivazione poiché la corte non ha preso in considerazione le specifiche doglianze mosse con l'atto di appello in ordine alla errata ricostruzione della vicenda in punto di fatto e alla versione alternativa offerta dall'imputato, nonché alla documentazione presentata dalla difesa che lascia emergere un rilevante dubbio in ordine all'integrazione del fatto tipico.

Il ricorso è inammissibile in parte perché manifestamente infondato e in parte perché generico in quanto reitera le censure già formulate con l'atto di appello e non si confronta con le motivazioni rese dalla corte che ha fornito adeguata ed esaustiva risposta. In particolare la corte ha sottolineato che nell'abitacolo dell'autovettura del Lipari, parcheggiata a poca distanza dal luogo di rinvenimento della cassaforte, divelta e aperta, è stata trovata una buona parte della refurtiva costituita da blocchetti di carte di identità in bianco e l'imputato è stato trovato nel possesso di oltre 3000 C di contanti che sono stati ritenuti ingiustificati, in ragione della condizione di disoccupato dell'imputato.

Il ricorrente non si confronta con questi elementi e si limita a ribadire l'assunto difensivo invocando una rivalutazione da parte di questa corte degli elementi di prova, che sono stati oggetto di adeguata valutazione critica ad opera dei giudici di merito. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 15/2/2022 Il Consigliere Estensore Il PRésidente MARIA DANIELA BORSELLINO PIERO ME