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Ordinanza — n. 7218/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 7218/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7218/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HAXHIA PELLUMB nato il 29/06/1993 avverso la sentenza del 28/09/2021 del GIP TRIBUNALE di VERBANIAato udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO; E IN DIRITTO Il GIP del TRIBUNALE di Verbania, con la sentenza impugnata ha applicato nei confronti di HAXIA PELLUMB la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p., in relazione ai reati di tentata rapina aggravata, rapina consumata, furto aggravato e ricettazione. Ricorre l'imputato, a mezzo del difensore, e chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, deducendo: - illegalità della pena in relazione alle circostanze processuali in quanto andava pronunziata sentenza di proscioglimento ex articolo 129 per i capi uno e due della imputazione.

Regesto Legislator

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art. 444 c.p, articolo 129 cod. proc.pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 7218/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 444 c.p.p., in relazione ai reati di tentata rapina aggravata, rapina consumata, furto aggravato e ricettazione. Ricorre l'imputato, a mezzo del difensore, e chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, deducendo: - illegalità della pena in relazione alle circostanze processuali in quanto andava pronunziata sentenza di proscioglimento ex articolo 129 per i capi uno e due della imputazione.

Parole chiave

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commisurazione della pena per rapina istanza di revisione penale motivi di cassazione recidiva nell'infrazione delitto reati penali

Disposizioni normative citate

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art. 444 c.p
E IN DIRITTO Il GIP del TRIBUNALE di Verbania, con la sentenza impugnata ha applicato nei confronti di HAXIA PELLUMB la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p., in relazione ai reati di tentata rapina aggravata, rapina consumata, furto aggravato e ricettazione.
articolo 129 cod. proc.pen
Nel caso di specie pur deducendo l'illegalità della pena il ricorrente invoca il proscioglimento ex articolo 129 cod. proc.pen.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HAXHIA PELLUMB nato il 29/06/1993 avverso la sentenza del 28/09/2021 del GIP TRIBUNALE di VERBANIAato udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Il GIP del TRIBUNALE di Verbania, con la sentenza impugnata ha applicato nei confronti di HAXIA PELLUMB la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p., in relazione ai reati di tentata rapina aggravata, rapina consumata, furto aggravato e ricettazione. Ricorre l'imputato, a mezzo del difensore, e chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, deducendo: - illegalità della pena in relazione alle circostanze processuali in quanto andava pronunziata sentenza di proscioglimento ex articolo 129 per i capi uno e due della imputazione.

Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella, che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. e comunque per manifesta infondatezza e genericità dei motivi. Tenuto presente che la sentenza è frutto dell'accordo tra le parti, i motivi di ricorso sulla responsabilità sono inammissibili.

Ed infatti, in base al nuovo art. 448, co. 2bis, c.p.p., il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; ne consegue che il vizio della motivazione non rientra più tra i casi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione (v., tra le tante:

Sez. 4, sentenza 5 giugno 2018, n.38235). Nel caso di specie pur deducendo l'illegalità della pena il ricorrente invoca il proscioglimento ex articolo 129 cod. proc.pen. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 15/2/2022 Il Consigliere Estensore Il PresicWnte MARIA DANI LA BORSELLINO PIERO