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Ordinanza — n. 7214/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian appeal court appeal dismissed for inadmissibility due to lack of confrontation with lower court's detailed reasoning on sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7214/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it failed to directly confront the specific reasons provided by the Court of Appeal regarding the denial of general mitigating circumstances. The appellant argued that the lower court ignored his cooperative attitude and correct procedural conduct, but the appellate court had already thoroughly addressed these points by weighing the gravity of the crime and noting the sentence was near the statutory minimum. Consequently, the court rejected the appeal and ordered the appellant to pay the procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it does not specifically confront the detailed reasoning provided by the appellate court regarding the denial of mitigating circumstances, as the lower court has already offered an adequate and exhaustive response to the grievances raised.

Parole chiave

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inadmissibility appeal general mitigating circumstances cooperative attitude procedural costs Court of Cassation sentencing reasoning criminal appeal attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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V mass n 152274
Giova ricordare in questa sede che bene possono essere negate le attenuanti generiche sulla base del solo giudizio negativo circa la gravità del fatto ( V mass n 152274; ( Conf mass n 144812).* (Sez.
Conf mass n 144812
Giova ricordare in questa sede che bene possono essere negate le attenuanti generiche sulla base del solo giudizio negativo circa la gravità del fatto ( V mass n 152274; ( Conf mass n 144812).* (Sez.
Sez. 6, Sentenza n. 3016 del 26/01/1983
Giova ricordare in questa sede che bene possono essere negate le attenuanti generiche sulla base del solo giudizio negativo circa la gravità del fatto ( V mass n 152274; ( Conf mass n 144812).* (Sez. 6, Sentenza n. 3016 del 26/01/1983 Ud.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ATTINASI GIUSEPPE nato a MISTERBIANCO il 30/04/1964 avverso la sentenza del 18/09/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di Palermo con la sentenza impugnata ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Palermo il 28 giugno 2019 che ha dichiarato la responsabilità di ATTINASI GIUSEPPE in ordine al reato di ricettazione di una betoniera. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo violazione di legge in relazione all'art. 62 bis codice penale, poiché la corte ha negato all'imputato le attenuanti generiche con argomentazione insufficiente, valorizzando la gravità del fatto commesso senza considerare altri elementi che potrebbero giustificare la diminuzione della pena e, in particolare, l'atteggiamento collaborativo dell'imputato e la sua condotta processuale corretta.

Il ricorso è inammissibile poiché non si confronta con le motivazioni rese dalla corte d'appello, che ha fornito adeguata ed esaustiva risposta alla medesima censura sollevata con il gravame. La corte ha infatti valorizzato la gravità del fatto e delle modalità della condotta e la costatazione che la pena è già stata determinata in misura prossima al minimo edittale. Giova ricordare in questa sede che bene possono essere negate le attenuanti generiche sulla base del solo giudizio negativo circa la gravità del fatto ( V mass n 152274; ( Conf mass n 144812).* (Sez. 6, Sentenza n. 3016 del 26/01/1983 Ud. (dep. 14/04/1983 ) Rv. 158340 - 01).

Né può ritenersi che la presenza in udienza integri quel comportamento collaborativo con gli inquirenti, che può in ipotesi giustificare la concessione del beneficio invocato. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 15/2/2022 Il Consigliere Estensore Il Presidente MARIA DANIELA BORSEL