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Ordinanza — n. 7212/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for reiterating lower court arguments without new legal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7212/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible because it merely repeated the arguments raised during the appeal proceedings without addressing the lower court's reasoning. The appellant claimed the state of necessity and generic mitigating circumstances were wrongly denied, but the Court of Appeal had already thoroughly refuted these points by noting the prolonged nature of the illegal occupation. Consequently, the Court ruled that the appeal lacked novelty and merit, ordering the appellant to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal to the Supreme Court is inadmissible if it simply reiterates the grounds of the appeal without presenting new legal arguments or confronting the specific reasons given by the Court of Appeal.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility reiteration of appeal grounds state of necessity defense generic mitigating circumstances court costs and fine prolonged illegal occupation lack of novelty in appeal soggiorno ininterrotto

Disposizioni normative citate

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Art. 364 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOHAMED AHMED KHOLIFY SAFAA nato il 06/11/1976 avverso la sentenza del 08/06/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di Milano, con la sentenza impugnata ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Milano il 2 ottobre 2019 che ha dichiarato MOHAMED AHMED KHOLIFY SAFAA colpevole del reato di occupazione abusiva di un appartamento destinato ad uso pubblico Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo: violazione di legge per mancato riconoscimento della causa di giustificazione dello stato di necessità; violazione di legge e vizio di motivazione del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena.

Il ricorso è inammissibile poiché si limita a reiterare i motivi di appello è non si confronta con le motivazioni rese dalla corte d'appello che ha fornito adeguata ed esaustiva risposta alle suindicate censure. In particolare la corte ha escluso la sussistenza dello stato di necessità sottolineando che la condotta dell'imputata si è protratta per quasi due anni, il che esclude la transitorietà e l'assenza di alternative lecite che possono evitare ugualmente il pericolo, necessari presupposti per il riconoscimento dello stato di necessità.

La censura in ordine al diniego delle attenuanti generiche è manifestamente infondata poiché le stesse sono state riconosciute e applicate nella massima estensione. La censura in ordine al diniego della sospensione condizionale della pena è manifestamente infondata poiché la stessa è stata concessa sebbene subordinata al rilascio dell'immobile illegittimamente occupato. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 15/2/2022 Il Consigliere Estensore Il Pres,idente MARIA DANIELA BORSEL