Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to appellate court's valid rejection of criminal continuity claim.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Ciro Torino inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellate court had already rejected the claim of criminal continuity based on the temporal distance and different locations of the offenses. The cassation court upheld this decision, finding the lower court's factual findings regarding the lack of a unified criminal design were not subject to review at this stage.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 609 c.p.p.: The cassation appeal is inadmissible when the appellate court has already explicitly rejected the claim of criminal continuity based on factual findings regarding the distance between acts and the lack of a unified criminal design, which are not subject to review in the third instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TORINO CIRO nato a NAPOLI il 01/02/1970 avverso la sentenza del 20/05/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La CORTE di APPELLO di MILANO, con sentenza in data 20/05/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal GIP del TRIBUNALE di MILANO, in data 05/03/2019, nei confronti di TORINO CIRO in relazione al reato di cui all art. 628 CP (più grave) ed altro. Proponeva ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'omesso riconoscimento del vincolo della continuazione con i fatti separatamente giudicati. Con successiva memoria la difesa contestava l'inammissibilità.
Il motivo è inammissibile poiché la corte di appello di Milano con approfondite e specifiche argomentazioni esposte a pagina 7 della sentenza esclude la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della continuazione c.d. esterna sulla base della distanza temporale dei fatti e dei diversi luoghi di consumazione. Così che la negazione della sussistenza dell'unicità del disegno criminoso appare ancora a constatazioni di fatto non censurabili nella presente fase di legittimità. Ed a fronte di tali considerazioni non possono valere a determinare il vizio denunciato altri e differenti provvedimenti assunti in separati procedimenti.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 15/02/2022 Il onsigliere E tenscì,re IG - Il Pr dente