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Ordinanza — n. 7210/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as legal qualification argument not raised in appeal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7210/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Giuseppe Giuliani's appeal inadmissible because his argument regarding the legal qualification of the conduct was not raised in the appeal grounds. Giuliani argued that his actions constituted attempted fraud under Article 641 of the Penal Code rather than aggravated fraud under Article 640, claiming he attempted to hide his insolvency. The court rejected this, noting that such legal qualification issues require factual assessment and were not properly preserved, leading to the dismissal and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 609 cod. proc. pen.; Art. 640 cod. pen.; Art. 641 cod. pen. A legal qualification argument is inadmissible if not raised in the appeal grounds, unless it does not require factual ascertainment and was properly preserved.

Parole chiave

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inadmissibility appeal grounds legal qualification argument fraud versus insolvency preservation of grounds factual ascertainment requirement truffa aggravata guida nonostante revoca della patente contraffazione di merci

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
La censura formulata è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. in quanto non proposta in sede di gravame di merito, come sarebbe stato necessario presupponendo, tale diversa qualificazione della condotta dell'imputato, una sua approfondita valutazione in fatto.
Art. 609 cod. proc. pen.
Si è infatti, anche di recente, ribadito che la questione sulla qualificazione giuridica del fatto rientra tra quelle su cui la Corte di cassazione può decidere ex art. 609 cod.
Art. 640 cod. pen.
L'invocata derubricazione è, comunque, manifestamente infondata solo che si rammenti il discrimine tra il delitto punito dall'art. 640 e quello previsto dall'art.
Art. 641 cod. pen.
640 e quello previsto dall'art. 641 cod.
Art. 616 c.p.p.
g/7 Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
art. 609 cod. proc. pen
Si è infatti, anche di recente, ribadito che la questione sulla qualificazione giuridica del fatto rientra tra quelle su cui la Corte di cassazione può decidere ex art. 609 cod. proc. pen.
art. 641 cod. pen
640 e quello previsto dall'art. 641 cod.
art. 616 c.p
g/7 Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 17235 del 17/01/2018, Tucci
e, pertanto, può essere dedotta per la prima volta in sede di giudizio di legittimità purché l'impugnazione non sia inammissibile e per la sua soluzione non siano necessari accertamenti di fatto (Sez. 2, n. 17235 del 17/01/2018, Tucci, Rv.
Sez. 7, n. 16723 del 13/01/2015, Caroli
Sez.2,n.45096 del 11/11/2009, Perfili
Sez.2,n.45096 del 11/11/2009, Perfili, Rv.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIULIANI GIUSEPPE nato a SAN DONATO MILANESE il 13/09/1975 avverso la sentenza del 13/09/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di Milano con la sentenza impugnata ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Milano il 31 ottobre 2019 che ha dichiarato la responsabilità di GIULIANI GIUSEPPE in ordine ai reati di truffa aggravata a lui ascritti Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo: violazione di legge per l'erronea qualificazione giuridica della condotta ascritta all'imputato che risulta sussumibile sotto la fattispecie di cui all'articolo 641 codice penale poiché è costituita dal tentativo di dissimulare il proprio stato di insolvenza .

Il ricorso è inammissibile poiché la censura formulata con il ricorso non è stata proposta con i motivi di appello. La censura formulata è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. in quanto non proposta in sede di gravame di merito, come sarebbe stato necessario presupponendo, tale diversa qualificazione della condotta dell'imputato, una sua approfondita valutazione in fatto. Si è infatti, anche di recente, ribadito che la questione sulla qualificazione giuridica del fatto rientra tra quelle su cui la Corte di cassazione può decidere ex art. 609 cod. proc. pen. e, pertanto, può essere dedotta per la prima volta in sede di giudizio di legittimità purché l'impugnazione non sia inammissibile e per la sua soluzione non siano necessari accertamenti di fatto (Sez. 2, n. 17235 del 17/01/2018, Tucci, Rv. 272651).

L'invocata derubricazione è, comunque, manifestamente infondata solo che si rammenti il discrimine tra il delitto punito dall'art. 640 e quello previsto dall'art. 641 cod. pen., che questa Corte ha precisato affermando che il delitto di truffa si distingue da quello di insolvenza fraudolenta perché nella truffa la frode è attuata mediante la simulazione di circostanze e di condizioni non vere, artificiosamente create per indurre altri in errore, mentre nell'insolvenza fraudolenta la frode è attuata con la dissimulazione del reale stato di insolvenza dell'agente (Sez. 7, n. 16723 del 13/01/2015, Caroli, Rv. 263360;

Sez.2,n.45096 del 11/11/2009, Perfili, Rv. 245695). Il collegio rileva che dal capo di imputazione si desume che la condotta addebitata consiste nel non avere consegnato due autovetture dopo avere stipulato il contratto di vendita e ottenuto il pagamento dell'intero prezzo. Nelle condotte consumate dal prevenuto la frode si era attuata, appunto, nell'indurre gli acquirenti delle vetture in errore sulla loro disponibilità e non certo nella insolvenza (peraltro neppure verificatasi per quanto è dato desumere dagli atti del presente processo) dell'imputato. g/7 Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 15/2/2022 Il Consigliere Estensore Il Pr idente MARIA DA