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Ordinanza — n. 7207/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 7207/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7207/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALVAREZ GIROLAMO nato a PALERMO il 07/04/1956 avverso la sentenza del 01/07/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO; E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di Palermo con la sentenza impugnata ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Palermo 1'8 novembre 2019 che ha dichiarato ALVAREZ GIROLAMO responsabile del reato di ricettazione di beni sottratti ad un esercizio commerciale e, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alla contestata recidiva, lo ha condannato alla pena ritenuta di giustizia. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo: Violazione di legge in relazione alla mancata riqualificazione della condotta nel reato di incauto acquisto, per carenza del dolo di ricettazione.

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Ordinanza — n. 7207/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell'attenuante prevista dall'articolo 62 numero quattro cod.pen., negata sul rilievo che i beni rinvenuti hanno un consistente valore economico, senza tuttavia spiegarne le ragioni. Violazione dell'articolo 99 codice penale poiché la sentenza non ha motivato adeguatamente le ragioni per cui ha ritenuto che i precedenti penali dell'imputato integrino la contestata recidiva. Il ricorso è inammissibile in parte perché manifestamente infondato e in parte perché generico, in quanto reitera le censure già formulate con l'atto di appello e non si confronta con le motivazioni rese dalla corte che ha fornito adeguata ed esaustiva risposta.

Parole chiave

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contraffazione di merci divieto di accettare regali vendita sopra campione vendita girovaga ricettazione pratiche commerciali sleali

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALVAREZ GIROLAMO nato a PALERMO il 07/04/1956 avverso la sentenza del 01/07/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di Palermo con la sentenza impugnata ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Palermo 1'8 novembre 2019 che ha dichiarato ALVAREZ GIROLAMO responsabile del reato di ricettazione di beni sottratti ad un esercizio commerciale e, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alla contestata recidiva, lo ha condannato alla pena ritenuta di giustizia. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo: Violazione di legge in relazione alla mancata riqualificazione della condotta nel reato di incauto acquisto, per carenza del dolo di ricettazione.

Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell'attenuante prevista dall'articolo 62 numero quattro cod.pen., negata sul rilievo che i beni rinvenuti hanno un consistente valore economico, senza tuttavia spiegarne le ragioni. Violazione dell'articolo 99 codice penale poiché la sentenza non ha motivato adeguatamente le ragioni per cui ha ritenuto che i precedenti penali dell'imputato integrino la contestata recidiva. Il ricorso è inammissibile in parte perché manifestamente infondato e in parte perché generico, in quanto reitera le censure già formulate con l'atto di appello e non si confronta con le motivazioni rese dalla corte che ha fornito adeguata ed esaustiva risposta.

Il giudizio di responsabilità si fonda su un robusto compendio probatorio costituito dal possesso dei beni ancora etichettati e con codice a barre apposto e dalle ammissioni dell'imputato (vedi pagina quattro della sentenza del tribunale) che dichiarava di averle acquistate in un mercato rionale da un soggetto extracomunitario, così ammettendo di avere quanto meno accettato il rischio della loro provenienza furtiva. Il secondo motivo di censura è inammissibile poiché con l'atto di appello non è stata invocata l'attenuante di cui all'articolo 62 numero quattro cod.pen. ma la attenuante di cui all'articolo 648 cpv. codice penale, che la corte ha respinto sottolineando il valore economico dei beni ricevuti, desumibile dalla mera descrizione del fatto nel capo di imputazione e dal numero dei beni rinvenuti.

La corte ha reso adeguata motivazione anche in ordine alla recidiva che è stata correttamente riconosciuta poiché i precedenti penali per reati contro il patrimonio costituiscono espressione di un percorso criminale in cui si inserisce l'episodio oggetto del presente giudizio, a riprova della maggiore pericolosità e capacità a delinquere dell'imputato . Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 15/2/2022 Il Consigliere Estensore Il Presidente MARIA DANIELA BORSELLINO P