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Ordinanza — n. 7203/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of comparison with appellate court's reasoning on sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7203/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it failed to address the specific reasoning provided by the Court of Appeal regarding the defendant's sentence. The appellant argued that the penalty was based solely on prior criminal records, ignoring other statutory criteria under Article 133 of the Penal Code. The court rejected this, noting that the lower court had already comprehensively evaluated the defendant's extensive criminal history and lack of positive factors, making the appeal's criticism of the sentencing rationale unfounded.

Regesto Legislator

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Art. 133 cod. pen.; The Court of Cassation cannot, under the pretext of lack of motivation, criticize the substantive evaluation of sentencing factors made by the court of first instance, provided such evaluation is based on a comprehensive assessment of the crime's characteristics without logical or legal inconsistencies.

Parole chiave

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inadmissibility appeal sentencing criteria Article 133 Penal Code appellate reasoning prior criminal records abbandono del procedimento per truffa pagamento dell'ammenda sanzioni pecuniarie

Disposizioni normative citate

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Art. 133 cod. pen.
Giova ricordare che non è consentito in Sede di legittimità, sotto il pretesto della mancanza di motivazione, censurare la valutazione che degli elementi indicati dall'art. 133 cod.
art. 616 c.p.p.
179326 - 01) Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
art. 133 cod. pen
Giova ricordare che non è consentito in Sede di legittimità, sotto il pretesto della mancanza di motivazione, censurare la valutazione che degli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen.
art. 616 c.p
179326 - 01) Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, Sentenza n. 9687 del 16/12/1987
(Sez. 6, Sentenza n. 9687 del 16/12/1987 Ud.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FATHY IBRAHIM EL DISOUKY MANSOUR nato il 23/08/1975 avverso la sentenza del 11/06/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di Milano, con la sentenza impugnata ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Monza il 19 marzo 2019 che ha dichiarato FATHI IBRAHIM EL DISOUKY MANSOUR colpevole del reato di truffa in concorso aggravato dalla recidiva reiterata infraquinquennale. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo violazione di legge per motivazione apparente in ordine al trattamento sanzionatorio in quanto fondata esclusivamente sui precedenti penali dell'imputato senza fare riferimento agli altri criteri di legge previsti dall'articolo 133.

Con nota del 31 gennaio 2022 l'avvocato Roberta Cervesato ha insistito nei motivi di ricorso. Il ricorso è inammissibile poiché non si confronta con le motivazioni rese dalla corte d'appello che ha fornito adeguata ed esaustiva risposta alla medesima censura sollevata con il gravame. La corte ha infatti evidenziato i plurimi e anche specifici precedenti penali a carico dell'imputato e l'assenza di elementi positivi di valutazione che inducano a ridurre il trattamento sanzionatorio, determinato in misura prossima al minimo edittale e comunque inferiore alla media.

Giova ricordare che non è consentito in Sede di legittimità, sotto il pretesto della mancanza di motivazione, censurare la valutazione che degli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen. abbia fatto il giudice di merito, in base ad un apprezzamento complessivo delle caratteristiche oggettive e soggettive del reato, senza cadere in incongruenze logiche e giuridiche. (Sez. 6, Sentenza n. 9687 del 16/12/1987 Ud. (dep. 04/10/1988 ) Rv. 179326 - 01) Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 15/2/2022 Il Consigliere Estensore Il Prersidente MARIA DANIELA BORSELLINO PIERO ME$SINI