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Ordinanza — n. 7197/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 7197/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7197/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CORCIONE MARIA nato a CASERTA il 11/06/1986 avverso la sentenza del 13/07/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; E IN DIRITTO La CORTE di APPELLO di .NAPOLI, con sentenza in data 13/07/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIB.SEZ.DIST. di POZZUOLI, in data 26/03/2015, nei confronti di CORCIONE MARIA in relazione al reato di cui all'art. 633 cod.pen.. Proponeva ricorso per cassazione l'imputata, deducendo i seguenti motivi: - violazione di legge con riferimento alla omessa concessione della scriminante dello stato di necessità; - violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod.pen..

Regesto Legislator

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art. 633 cod.pen, art. 131 bis cod.pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 7197/2022 — snpen · Corte di Cassazione: di POZZUOLI, in data 26/03/2015, nei confronti di CORCIONE MARIA in relazione al reato di cui all'art. 633 cod.pen.. Proponeva ricorso per cassazione l'imputata, deducendo i seguenti motivi: - violazione di legge con riferimento alla omessa concessione della scriminante dello stato di necessità; - violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod.pen..

Parole chiave

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ricorso straordinario per nullità motivazione inadeguata delle censure costituzionali stato di bisogno adempimento inesatto crisi degli alloggi pretesa abusiva del locatore

Disposizioni normative citate

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art. 633 cod.pen
di POZZUOLI, in data 26/03/2015, nei confronti di CORCIONE MARIA in relazione al reato di cui all'art. 633 cod.pen..
art. 131 bis cod.pen
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CORCIONE MARIA nato a CASERTA il 11/06/1986 avverso la sentenza del 13/07/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE di APPELLO di .NAPOLI, con sentenza in data 13/07/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIB.SEZ.DIST. di POZZUOLI, in data 26/03/2015, nei confronti di CORCIONE MARIA in relazione al reato di cui all'art. 633 cod.pen.. Proponeva ricorso per cassazione l'imputata, deducendo i seguenti motivi: - violazione di legge con riferimento alla omessa concessione della scriminante dello stato di necessità; - violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod.pen..

Il ricorso è inammissibile perché è fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerarsi non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473;

Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). Ed invero nel caso di specie la corte di appello con motivazione ampia e priva di qualsiasi illogicità ha già spiegato sulla base di quali ragioni escludere la sussistenza dello stato di necessità provato dall'esecuzione di lavori sull'immobile abusivamente occupato e la non punibilità per particolare tenuità del fatto, in ragione della permanenza dell'occupazione. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 15/02/2022 Il nsigliere Est sore Il Pre de e PI