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Ordinanza — n. 7195/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal claiming self-incriminating statements were used without defense counsel present.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7195/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting claims that self-incriminating statements were used improperly without legal representation. The court found the defendant's liability based on his failure to justify possession of a lost ID card, not on coerced confessions. Furthermore, the appeal regarding prescription periods was dismissed because the qualified recidivism established the correct 18-year timeline, rendering the lower court's sentencing error irrelevant to the statute of limitations.

Regesto Legislator

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Art. 63, 64 c.p.p.; Art. 157, 648 c.p.; Art. 530 c.p.p.: Self-incriminating statements recorded during seizure without defense counsel are admissible if the suspect fails to provide plausible explanations for possession of lost property, and generic sentencing errors do not invalidate prescription calculations based on qualified recidivism.

Parole chiave

Generato dall'IA
self-incriminating statements qualified recidivism prescription periods lost property possession inadmissible appeal defense counsel absence sentencing error documenti d'identità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 63 c.p.p.
Art. 64 c.p.p.
- Violazione degli articoli 157 e 648 codice penale poiché il giudice riteneva le concesse attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva infraquinquennale e ha considerato l'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 648 cod.pen.
Art. 157 c.p.
Art. 648 c.p.
- Violazione degli articoli 157 e 648 codice penale poiché il giudice riteneva le concesse attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva infraquinquennale e ha considerato l'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 648 cod.pen.
Art. 530 c.p.p.
Art. 69 c.p.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
art. 648 cod.pen
- Violazione degli articoli 157 e 648 codice penale poiché il giudice riteneva le concesse attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva infraquinquennale e ha considerato l'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 648 cod.pen.
articolo 530 cod. proc.pen
- Violazione di legge per la mancata derubricazione del fatto nel reato di furto; - vizio di motivazione in ordine al rigetto della richiesta di declaratoria di intervenuta prescrizione; violazione dell'articolo 530 cod. proc.pen.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'ANGELO CLAUDIO nato il 11/11/1981 avverso la sentenza del 19/03/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di Firenze con la sentenza impugnata ha confermato la sentenza del Tribunale di Grosseto del 15 novembre 2018 che ha dichiarato D'ANGELO CLAUDIO responsabile per il delitto di ricettazione di una carta d'identità oggetto di smarrimento, come da denunzia presentata il 27 aprile 2010. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo: - violazione degli articoli 63 e 64 codice di rito in relazione alla utilizzazione di dichiarazioni autoindizianti rese dall'imputato, in assenza del difensore e degli avvisi di legge.

La pronunzia ritiene utilizzabili le dichiarazioni dell'imputato inserite nel verbale di sequestro scattato a seguito della mancata giustificazione del possesso del documento da parte dell'imputato. - Violazione degli articoli 157 e 648 codice penale poiché il giudice riteneva le concesse attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva infraquinquennale e ha considerato l'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 648 cod.pen. alla stregua di una fattispecie autonoma su cui operare i diversi aumenti; tale qualificazione della condotta incide sui termini di prescrizione, che sono già maturati il 20 dicembre 2018.

Infatti pur essendo stata contestata all'imputato la recidiva qualificata la stessa non rileva ai fini del calcolo dei termini di prescrizione, poiché ritenuta equivalente alle attenuanti generiche. - Violazione di legge per la mancata derubricazione del fatto nel reato di furto; - vizio di motivazione in ordine al rigetto della richiesta di declaratoria di intervenuta prescrizione; violazione dell'articolo 530 cod. proc.pen. in relazione alla sussistenza del ragionevole dubbio circa la colpevolezza dell'imputato. Il ricorso è inammissibile in parte perché manifestamente infondato e in parte perché generico in quanto reitera molte delle censure già formulate con l'atto di appello e non si confronta con le motivazioni rese dalla corte che ha fornito adeguata ed esaustiva risposta.

Il giudizio di responsabilità non si fonda sulle dichiarazioni dell'imputato, ma sulla costatazione che questi, trovato in possesso di un documento smarrito, non ha fornito plausibili ragioni in ordine a tale disponibilità, né al momento del sequestro, nè successivamente. La corte ha chiarito che l'imputato non ha dichiarato di avere trovato per terra il documento sicché risponde del delitto di ricettazione di un bene smarrito, che presuppone il delitto da lui non commesso di appropriazione indebita di cose smarrite, all'epoca del fatto non ancora depenalizzato.

È vero che il tribunale ha benevolmente riconosciuto la fattispecie prevista dall'articolo 648 secondo comma cod.pen. che unitamente alle circostanze attenuanti generiche è stata ritenuta equivalente alla contestata recidiva specifica infraquinquennale, ma erroneamente ha determinato la pena in misura inferiore al minimo edittale. Tale errore tuttavia non incide in alcun modo sui termini di prescrizione, che prescindono dal giudizio ex art.69 codice penale e, in ragione della detta recidiva qualificata, nel caso in esame maturano in 18 anni. L'ultima censura in ordine alla violazione dell'articolo 530 codice procedura penale è estremamente generica e non consente di comprendere le ragioni poste a suo sostegno.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 15/2/2022 Il Consigliere Est