Cassation court dismisses appeal for inadmissibility regarding attempted improper robbery qualification under Italian criminal procedure code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed outside the specific time limits for challenging sentencing decisions under Article 448 of the Code of Criminal Procedure. Although the appellant argued the lower court incorrectly qualified the crime as aggravated theft instead of attempted improper robbery, the Court found the legal reasoning sound based on the facts that violence was used to secure possession after the initial taking. Consequently, the appeal was rejected as manifestly unfounded and generic, resulting in a ruling against the appellant for procedural non-compliance.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals against sentencing decisions must strictly adhere to statutory time limits; appeals filed outside these periods are inadmissible regardless of the substantive merit of the legal qualification arguments.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZECCA FRANCESCO nato a COPERTINO il 06/07/1984 avverso la sentenza del 29/09/2021 del GIP TRIBUNALE di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO Il TRIBUNALE di Lecce, con la sentenza impugnata ha applicato nei confronti di ZECCA FRANCESCO la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p., in relazione al reato di rapina impropria. Ricorre l'imputato, a mezzo del difensore, e chiede l'annullamento del provvedimento impugnato, deducendo: - violazione di legge con riferimento alla qualificazione giuridica del fatto contestato in termini di tentativo di rapina impropria, in quanto l'imputato non è riuscito a conseguire il possesso del marsupio rimasto nelle mani dell'assistente bagni, né a guadagnare la fuga a causa dell'intervento di alcuni soggetti presenti.
In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione. (In applicazione del principio la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata che aveva erroneamente qualificato come furto aggravato un fatto che, sulla base del capo di imputazione e della motivazione della sentenza, doveva qualificarsi invece quale tentativo di rapina impropria aggravata). (Sez. 2, Sentenza n. 14377 del 31/03/2021 Cc. (dep. 16/04/2021 ) Rv. 281116 - 01) Nel caso in esame invece dalla contestazione emerge che l'imputato si era già impossessato del marsupio di proprietà di una bagnante e mentre si allontanava dallo stabilimento balneare allo scopo di conservare il possesso della cosa sottratta ad operava violenza.
Corretta, pertanto, appare la qualificazione giuridica condivisa dai giudici di merito poiché ai fini della configurazione della rapina impropria consumata è sufficiente che l'agente, dopo aver compiuto la sottrazione della cosa mobile altrui, adoperi violenza o minaccia per assicurare a sé o ad altri il possesso della "res", mentre non è necessario che ne consegua l'impossessamento, non costituendo quest'ultimo l'evento del reato ma un elemento che appartiene al dolo specifico. (conf. Sez. 2, n. 1136 e 1137 del 22/02/2017, non mass.; Sez. 2, Sentenza n. 11135 del 22/02/2017 Cc. (dep. 08/03/2017 ) Rv. 269858 - 01) Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella, che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. e comunque per manifesta infondatezza e genericità dei motivi.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 15/2/2022 Il Consigliere Estensore Il Presid nte MARIA DANIELA BORSELLINO PIERO MES D'AGOSTINI GOSITATO M