Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds regarding criminal liability.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Tomsic Claudio and Bull Natascia inadmissible. The appellants argued for a violation of law and reasoning flaws concerning their criminal responsibility, but the court found their grounds non-specific. The court ruled that the appeal merely repeated reasons already rejected by the appellate court without providing new, specific arguments, violating procedural requirements for cassation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.; The appeal is inadmissible if the grounds proposed are not specific and merely repeat reasons already discussed and rejected by the court of appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: TOMSIC CLAUDIO nato a BOLLATE il 12/03/1985 BULL NATASCIA nato a GUASTALLA il 08/03/1989 avverso la sentenza del 14/09/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La CORTE di APPELLO di MILANO, con sentenza in data 14/09/2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di MILANO, in data 20/11/2018, nei confronti di TOMSIC CLAUDIO e BULL NATASCIA, confermava la condanna in relazione ai reati di cui agli artt. 707 c.p. e 4 LS n. 110 del 1975. Proponevano ricorso per cassazione gli imputati, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità. Il ricorso è inammissibile perché è fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerarsi non specifici.
La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945;
Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). E nel caso in esame la corte di appello ha già spiegato per quali ragioni di fatto ritenere che gli oggetti occultati all'interno della vettura non fossero destinati ad attività lavorative anche perché detenuti unitamente ad un'arma. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), ciascuno al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 15/02/2022 Il onsigliere Este ore Il PreMente PIERO MESSiNI AGOSTINI DEPO