Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 7191/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 7191/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7191/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GALLO IVANO nato a CERIGNOLA il 13/08/1991 avverso la sentenza del 21/04/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; E IN DIRITTO La CORTE di APPELLO di BARI, con sentenza in data 21/04/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di FOGGIA, in data 13/05/2015, nei confronti di GALLO IVANO in relazione al reato di cui all art. 628 CP Proponeva ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: vizio di motivazione con riferimento alla determinazione della pena. Il motivo è inammissibile poiché la corte di appello ha già adeguatamente spiegato come la pena inflitta sia pari al minimo assoluto con la massima riduzione per le concesse attenuanti senza che ulteriori riduzioni siano possibili. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 616 c.p; Ordinanza — n. 7191/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 628 CP Proponeva ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: vizio di motivazione con riferimento alla determinazione della pena. Il motivo è inammissibile poiché la corte di appello ha già adeguatamente spiegato come la pena inflitta sia pari al minimo assoluto con la massima riduzione per le concesse attenuanti senza che ulteriori riduzioni siano possibili. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
commisurazione della pena per rapina adeguamento della pena ammende per infrazione procedurale risarcimento alle vittime di reati sanzioni penali modalità di calcolo dell'ammenda

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GALLO IVANO nato a CERIGNOLA il 13/08/1991 avverso la sentenza del 21/04/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE di APPELLO di BARI, con sentenza in data 21/04/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di FOGGIA, in data 13/05/2015, nei confronti di GALLO IVANO in relazione al reato di cui all art. 628 CP Proponeva ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: vizio di motivazione con riferimento alla determinazione della pena. Il motivo è inammissibile poiché la corte di appello ha già adeguatamente spiegato come la pena inflitta sia pari al minimo assoluto con la massima riduzione per le concesse attenuanti senza che ulteriori riduzioni siano possibili. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Co ì deciso il 15/02/2022 Il onsigliere Est-sore A e Il Presi en PIERO MESSINI