Cassation appeal dismissed as inadmissible due to partial withdrawal of appeal grounds creating res judicata on withdrawn issues.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant had partially withdrawn the grounds of the appeal before filing the cassation request. The appellant argued for a different legal qualification of the extortion crime, but the court held that partial withdrawal creates res judicata on those specific points. Consequently, the court could not examine the withdrawn issues ex officio and dismissed the appeal while ordering the appellant to pay court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Partial withdrawal of appeal grounds renders the cassation appeal inadmissible regarding those points, as they become res judicata and cannot be raised ex officio in the appeal stage.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TESAURO ANTONIO nato a BARI il 27/01/1976 avverso la sentenza del 01/10/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; RITENUTO IN FATI-0 E IN DIRITTO La CORTE di APPELLO di BARI, con sentenza in data 01/10/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal GIUDICE dell'UDIENZA PRELIMINARE di BARI, in data 25/01/2016, nei confronti di TESAURO ANTONIO in relazione al reato di cui all' art. 629 CP (più grave) ed altro.
Proponeva ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità per il delitto di estorsione consumata in luogo dell'ipotesi tentata. Il motivo è inammissibile; difatti secondo l'orientamento di questa Corte la rinuncia parziale ai motivi d'appello determina il passaggio in giudicato della sentenza gravata limitatamente ai capi oggetto di rinuncia, onde è inammissibile il ricorso per cassazione con il quale si propongono censure attinenti ai motivi d'appello rinunciati e non possono essere rilevate d'ufficio le questioni relative ai medesimi motivi; fattispecie in cui la Corte ha ritenuto preclusa la possibilità di proporre o rilevare d'ufficio, in sede di legittimità, questioni attinenti alla qualificazione giuridica dei fatti, avendo l'imputato rinunciato ai motivi di appello relativi all'affermazione della responsabilità penale come esattamente avvenuto nel caso in esame (Sez. 2, n. 47698 del 18/09/2019 Rv. 278006 - 01).
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 15/02/2022 Il C nsigliere Est-ksore .I W Il Pres