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Ordinanza — n. 7179/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming lack of contradiction and excessive penalty for burglary possession.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7179/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Martin Alexandru inadmissible, confirming the lower court's conviction for possession of burglary tools. The appellant argued for a retrial due to insufficient defense confrontation and requested reduced sentencing based on the principle of proportionality. The court rejected these claims, noting the defense previously sought acquittal under specific statutory conditions which presuppose a completed offense, and found no grounds for generic mitigating circumstances given the defendant's criminal history.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 131 bis c.p.; Art. 62 bis c.p.: An appeal challenging a conviction for a completed offense is inadmissible if the defense previously requested acquittal under provisions requiring the absence of a completed crime, and if the sentence imposed is the statutory minimum with no basis for generic mitigation.

Parole chiave

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inadmissible appeal burglary tools possession principle of offensiveness generic mitigating circumstances proportionality of penalty criminal history impact procedural contradiction motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
Art. 131 bis c.p.
Art. 62 bis c.p.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARTIN ALEXANDRU nato il 17/11/1988 avverso la sentenza del 09/04/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE di APPELLO di L'Aquila ha confermato la sentenza resa il 23 maggio 2019 dal Tribunale di Pescara che ha dichiarato MARTIN ALEXANDRU colpevole del reato contravvenzionale previsto dall'art. 707 codice penale, commesso il 3 dicembre 2016, per essere stato trovato in possesso di numerosi strumenti atti allo scasso. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo: - mancanza contraddittorietà della motivazione in ordine al giudizio di colpevolezza che non si è confrontato con le censure difensive richiamando de relato la sentenza di primo grado. - Violazione del principio di offensività e di proporzionalità della pena poiché la stessa risulta sproporzionata alla obiettiva gravità della condotta. - Violazione dell'articolo 62 bis codice penale in ragione del diniego delle attenuanti generiche che avrebbero potuto mitigare una pena sproporzionata.

Il ricorso è inammissibile . Il primo motivo è manifestamente infondato in quanto con i motivi di appello la difesa aveva chiesto soltanto l' assoluzione ai sensi dell'articolo 131 bis codice penale, che presuppone la commissione di un reato perfetto in tutti i suoi elementi, oggettivo e soggettivo, e la non punibilità del colpevole, in ragione della particolare tenuità dell'offesa. In ordine al trattamento sanzionatorio la corte di appello ha fornito succinta ma esaustiva risposta, osservando che la pena è stata determinata nel minimo edittale e che non ricorrono elementi per concedere le circostanze attenuanti generiche, considerati i plurimi precedenti penali dell'imputato.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 15/2/2022 Il Consigliere Estensore Il Pre idente MARIA Dà LA