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Ordinanza — n. 7177/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 7177/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7177/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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E IN DIRITTO La Corte di APPELLO di Torino con la sentenza impugnata ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Torino il 30 gennaio 2017 che ha dichiarato la responsabilità di VAILATTI NICOLA in ordine al reato di tentata estorsione aggravata e recependo l'accordo delle parti ex articolo 599 bis codice procedura penale ha rideterminato la pena per PIRROTTA CARMELO E GRAMUGLIA CESARE. Propongono ricorso i tre imputati Vailatti Nicola deduce vizio di motivazione poiché la sentenza di appello ha disatteso le censure difensive con la motivazione assolutamente lacunose manifestamente illogica e non ha preso in considerazione le censure relative al trattamento sanzionatorio.

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Ordinanza — n. 7177/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Propongono ricorso i tre imputati Vailatti Nicola deduce vizio di motivazione poiché la sentenza di appello ha disatteso le censure difensive con la motivazione assolutamente lacunose manifestamente illogica e non ha preso in considerazione le censure relative al trattamento sanzionatorio.

Parole chiave

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estorsione coazione penale riscossione di pene pecuniarie reato motivante l'estradizione corruzione nell'esecuzione forzata traffico aggravato di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

guente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: VAILATTI NICOLA nato a TORINO il 01/08/1980 GRAMUGLIA CESARE nato a BAGNARA CALABRA il 29/10/1965 PIRROTTA CARMELO nato a BAGNARA CALABRA il 31/07/1963 avverso la sentenza del 17/11/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La Corte di APPELLO di Torino con la sentenza impugnata ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Torino il 30 gennaio 2017 che ha dichiarato la responsabilità di VAILATTI NICOLA in ordine al reato di tentata estorsione aggravata e recependo l'accordo delle parti ex articolo 599 bis codice procedura penale ha rideterminato la pena per PIRROTTA CARMELO E GRAMUGLIA CESARE. Propongono ricorso i tre imputati Vailatti Nicola deduce vizio di motivazione poiché la sentenza di appello ha disatteso le censure difensive con la motivazione assolutamente lacunose manifestamente illogica e non ha preso in considerazione le censure relative al trattamento sanzionatorio.

Gramuglia Cesare e Pirrotta Carmelo con ricorso personale deducono violazione dell'articolo 599 bis codice procedura penale. Con nota del 13 gennaio 2022 è pervenuta nomina dell'avv. Mauro Molinengo. Il ricorso di Vailatti è inammissibile poiché non si confronta con le motivazioni rese dalla corte d'appello che ha fornito adeguata ed esaustiva risposta alle censure dedotte con i motivi di appello, in ordine alla valenza intimidatoria delle richieste di denaro formulate dagli esecutori materiali dell'estorsione e al ruolo di mandante rivestito dall'imputato che mostrava di aderire alle dette richieste.

È vero che il giudice di secondo grado non ha risposto esplicitamente alle doglianze dell'imputato in merito al trattamento sanzionatorio, ma va osservato che la pena per il reato di tentata rapina aggravata è stato determinato in misura prossima al minimo edittale e con il motivo di appello la difesa aveva genericamente censurato l'eccessività della pena inflitta, senza specificare le ragioni di tale doglianza, così formulando un motivo inammissibile. Ne consegue che in presenza di un motivo di appello inammissibile, la corte non aveva alcun onere di fornire esplicita risposta.

I ricorsi di Gramuglia e Pirrotta sono inammissibili perché proposti da soggetto non legittimato. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 15/2/2022 Il Consigliere Estensore Il priesidente MARIA DANIEL ORSELLINO PIERO 1(55,911I D'AGOSTINI i DEPOSIT