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Ordinanza — n. 7174/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 7174/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7174/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LA PORTA LUCA nato a CASORIA il 24/12/1992 avverso la sentenza del 28/04/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO; E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di L'Aquila con la sentenza impugnata ha confermato la sentenza resa il 28 maggio 2019 dal Tribunale di Pescara che ha dichiarato la responsabilità di LA PORTA LUCA in ordine ai reati di rapina e lesioni. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo: - Violazione di legge in relazione all'articolo 628 cod.pen. poiché la sentenza con scarna motivazione ha ritenuto che la condotta del ricorrente integri il delitto di rapina, mentre manca nel caso di specie la coscienza e volontà di impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola con il fine di trarne un ingiusto profitto.

Regesto Legislator

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articolo 628 cod.pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 7174/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo: - Violazione di legge in relazione all'articolo 628 cod.pen. poiché la sentenza con scarna motivazione ha ritenuto che la condotta del ricorrente integri il delitto di rapina, mentre manca nel caso di specie la coscienza e volontà di impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola con il fine di trarne un ingiusto profitto.

Parole chiave

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furto di lieve entità reati contro il patrimonio danno patrimoniale procurato con astuzia risarcimento per atto illecito fine di indebito profitto reato di poca entità

Disposizioni normative citate

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articolo 628 cod.pen
Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo: - Violazione di legge in relazione all'articolo 628 cod.pen.
art. 616 c.p
280173 - 01) Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LA PORTA LUCA nato a CASORIA il 24/12/1992 avverso la sentenza del 28/04/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di L'Aquila con la sentenza impugnata ha confermato la sentenza resa il 28 maggio 2019 dal Tribunale di Pescara che ha dichiarato la responsabilità di LA PORTA LUCA in ordine ai reati di rapina e lesioni. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo: - Violazione di legge in relazione all'articolo 628 cod.pen. poiché la sentenza con scarna motivazione ha ritenuto che la condotta del ricorrente integri il delitto di rapina, mentre manca nel caso di specie la coscienza e volontà di impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola con il fine di trarne un ingiusto profitto.

La Porta aveva infatti l'intenzione di impossessarsi del telefonino della compagna non a scopo speculativo. - Violazione di legge in relazione all'articolo 62 numero quattro codice penale per l'omessa concessione dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità. Il ricorso è inammissibile in parte perché generico, in quanto reitera le censure già formulate con l'atto di appello e non si confronta con le motivazioni rese dalla corte che ha fornito adeguata ed esaustiva risposta, e in parte perché manifestamente infondato. La corte ha evidenziato che l'elemento psicologico della rapina può essere integrato anche dal dolo concomitante e nel caso in esame è certo che l'imputato ha approfittato della condotta violenta per impossessarsi del telefonino della sua ex compagna, cagionandole un danno patrimoniale.

I motivi a delinquere, che si differenziano dal dolo del reato, non rilevano in questa sede, essendo sufficiente che l'imputato avesse come obiettivo un profitto anche solo di natura morale. La corte ha negato il riconoscimento dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, poiché ha ritenuto che oltre al valore del telefonino sottratto debba valutarsi anche il danno fisico cagionato alla persona offesa. Ed in effetti secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, ai fini della configurabilità dell'attenuante ex art. 62, primo comma n. 4, cod. pen., nei delitti di rapina ed estorsione non è sufficiente che il bene mobile sottratto sia di modestissimo valore economico, ma occorre valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona, contro la quale è stata esercitata la violenza o la minaccia, attesa la natura plurioffensiva dei suddetti reati, che ledono non solo il patrimonio, ma anche la libertà e l'integrità fisica e morale della persona aggredita per la realizzazione del profitto.

Ne consegue che, solo ove la valutazione complessiva del pregiudizio sia di speciale tenuità può farsi luogo all'applicazione dell'attenuante (Sez. 2, n. 51013 del 21/10/2016, Arcidiacono, Rv. 268512, in motivazione; Sez. 2, n. 50987 del 17/12/2015, Salamone, Rv. 265685; Sez, 2. n. 45985 del 23/10/2013, Donati, Rv. 257755; Sez. 2, n. 19308 del 20/01/2010, Uccello, Rv. 247363; Sez. 2 - , Sentenza n. 32234 del 16/10/2020 Ud. (dep. 17/11/2020 ) Rv. 280173 - 01) Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 15/2/2022 Il Consigliere Estensore Il Pre9tdente MARIA DANIELA BORSELLINO PIERO ME,g-IAII D'AGOSTINI n71,--; - 7 "•,70 !N -^" : 7.!A