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Ordinanza — n. 7171/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for generic grounds and failure to address specific appellate court reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7171/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Spinelli Daiana inadmissible in part for being generic and in part for raising new grounds not presented in the appeal. The appellant argued that the appellate court failed to evaluate evidence regarding video file distortion and incorrectly identified her as a co-conspirator in robbery and assault. The court rejected these claims by detailing the specific facts found at first instance, noting that the appellant merely took advantage of violence by another co-defendant to escape, and that the value of stolen goods precluded a minor damage mitigation. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 364, 365, 366 c.p.p.; A cassation appeal is inadmissible if it is generic, fails to confront the specific reasoning of the lower court, or raises new grounds not previously raised in the appeal.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal generic grounds failure to confront new grounds raised cassation procedure evidence evaluation conspiracy liability rapina

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
Art. 366 c.p.p.
Art. 133 cod.pen.
Art. 163 cod.pen.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
articolo 133 cod.pen
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPINELLI DAIANA nato a BOLOGNA il 05/07/1989 avverso la sentenza del 02/04/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di L'Aquila con la sentenza impugnata ha confermato la sentenza resa il 6 febbraio 2019 dal GIP del Tribunale di Chieti che ha dichiarato SPINELLI DAIANA responsabile dei delitti di rapina e lesioni. Propone ricorso per cassazione l'imputata, deducendo: -vizio di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità per il reato di lesioni volontarie, poiché la corte ha considerato soltanto alcuni dei motivi di impugnazione tralasciando altri e, in particolare, non ha valutato il vizio di travisamento della prova in ordine alle risultanze della visione del file video. -Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al medesimo delitto di lesioni poiché l'identificazione dell'imputata non può ritenersi certa. -violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al ritenuto concorso di persone. -violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dell'aggravante delle più persone riunite. - violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche dell'attenuante del danno di particolare tenuità e omessa concessione del beneficio della sospensione condizionale.

Con nota trasmessa 1'8/2/2022 l'avv. Ciavattella ha insistito nei motivi di ricorso. Il ricorso è inammissibile in parte perché generico, in quanto non si confronta con le motivazioni della corte, che con argomentazioni immuni dai difetti dedotti ha respinto le richieste formulate con l'atto di appello, e tende ad invocare una diversa ricostruzione in punto di fatto della vicenda che esula dalle competenze di questa corte, e in parte perché propone censure non sollevate con i motivi di appello. La corte ha riportato il passaggio della motivazione della sentenza di primo grado in cui si specifica nel dettaglio il tenore delle immagini allegate alla informativa di reato, da cui emerge che i due coimputati hanno collaborato nel trattenere la borsa della donna che conteneva la refurtiva, strattonando e spintonando l'addetto alla vigilanza, che tentava di recuperarla e veniva brutalmente colpito dal coimputato.

La ricorrente approfittava dello violenza esercitata dal coimputato per impossessarsi della borsa ed allontanarsi. Correttamente la corte ha ritenuto sussistenti le condizioni per ritenere il concorso di persone nel reato e l'aggravante delle più persone riunite. Il valore della merce sottratta esclude che possa essere riconosciuto in favore dell'imputata l'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità; la corte ha osservato che non ricorrono elementi per ritenere l'imputata meritevole del riconoscimento delle attenuanti generiche alla stregua dei criteri previsti dall'articolo 133 cod.pen..

Il beneficio della sospensione condizionale non è stato invocato con i motivi di appello e comunque la pena inflitta supera ampiamente il limite edittale previsto dall'articolo 163 codice penale. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 15/2/2022 Il Consigliere Estensore Il Pr sidente MARIA DANIELA BORSELLINO PIERO