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Ordinanza — n. 7169/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 7169/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7169/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KALECH BELHASSEN nato il 04/06/1991 avverso la sentenza del 06/10/2020 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO; E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di Perugia con la sentenza impugnata ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Perugia il 12 febbraio 2019 che ha dichiarato KALECH BELHASSEN responsabile di concorso nel reato di rapina. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo vizio di motivazione e violazione di legge in ordine al giudizio di colpevolezza, poiché l'imputato è stato condannato sulla scorta di due soli elementi: l'avere ricevuto alcune parti del telefono appena sottratto e smontato dal correo e l'essersi scambiato con lui frasi in lingua araba, il cui contenuto rimane ignoto.

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Ordinanza — n. 7169/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo vizio di motivazione e violazione di legge in ordine al giudizio di colpevolezza, poiché l'imputato è stato condannato sulla scorta di due soli elementi: l'avere ricevuto alcune parti del telefono appena sottratto e smontato dal correo e l'essersi scambiato con lui frasi in lingua araba, il cui contenuto rimane ignoto.

Parole chiave

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rapina reato di coazione partecipazione al reato tentato furto furto di lieve entità atto preparatorio punibile

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KALECH BELHASSEN nato il 04/06/1991 avverso la sentenza del 06/10/2020 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di Perugia con la sentenza impugnata ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Perugia il 12 febbraio 2019 che ha dichiarato KALECH BELHASSEN responsabile di concorso nel reato di rapina. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo vizio di motivazione e violazione di legge in ordine al giudizio di colpevolezza, poiché l'imputato è stato condannato sulla scorta di due soli elementi: l'avere ricevuto alcune parti del telefono appena sottratto e smontato dal correo e l'essersi scambiato con lui frasi in lingua araba, il cui contenuto rimane ignoto.

Il ricorso è inammissibile poiché non si confronta con le motivazioni rese dalla corte d'appello che ha fornito adeguata ed esaustiva risposta alla censura dedotta con l'appello, evidenziando come l'imputato non si è limitato ad essere presente mantenendo un atteggiamento passivo, ma ha assecondato e rinforzato la condotta del correo, ricevendo da costui alcune parti del telefono appena sottratto alla vittima della rapina, così manifestando il previo accordo sulla condotta del correo. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 15/2/2022 Il Consigliere Estensore Il Prepdente