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Ordinanza — n. 7168/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 7168/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7168/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LUCIANINI MARIA ROSA nato a MILANO il 12/03/1961 avverso la sentenza del 26/03/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO; E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di Lecce, sezione distaccata di Taranto, con la sentenza impugnata ha confermato la sentenza resa il 19 dicembre 2019 dal Tribunale di Taranto che ha dichiarato LUCIANINI MARIA ROSA responsabile del reato di occupazione abusiva di un alloggio di proprietà del Comune. Propone ricorso per cassazione l'imputata, deducendo violazione dell'art.129 cod. proc.pen. poiché la corte avrebbe dovuto assolvere l'imputata per carenza dell'elemento psicologico o per riconoscimento nei suoi confronti della causa di non punibilità prevista dall'articolo 131 bis codice penale.

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Ordinanza — n. 7168/2022 — snpen · Corte di Cassazione: di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO; E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di Lecce, sezione distaccata di Taranto, con la sentenza impugnata ha confermato la sentenza resa il 19 dicembre 2019 dal Tribunale di Taranto che ha dichiarato LUCIANINI MARIA ROSA responsabile del reato di occupazione abusiva di un alloggio di proprietà del Comune. Propone ricorso per cassazione l'imputata, deducendo violazione dell'art.129 cod. proc.pen. poiché la corte avrebbe dovuto assolvere l'imputata per carenza dell'elemento psicologico o per riconoscimento nei suoi confronti della causa di non punibilità prevista dall'articolo 131 bis codice penale.

Parole chiave

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fabbisogno abitativo crisi degli alloggi alloggio insalubre stato di bisogno obbligo di alloggio diritto all'alloggio

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LUCIANINI MARIA ROSA nato a MILANO il 12/03/1961 avverso la sentenza del 26/03/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di Lecce, sezione distaccata di Taranto, con la sentenza impugnata ha confermato la sentenza resa il 19 dicembre 2019 dal Tribunale di Taranto che ha dichiarato LUCIANINI MARIA ROSA responsabile del reato di occupazione abusiva di un alloggio di proprietà del Comune. Propone ricorso per cassazione l'imputata, deducendo violazione dell'art.129 cod. proc.pen. poiché la corte avrebbe dovuto assolvere l'imputata per carenza dell'elemento psicologico o per riconoscimento nei suoi confronti della causa di non punibilità prevista dall'articolo 131 bis codice penale.

Il ricorso è inammissibile in quanto si limita a reiterare i motivi di appello e non si confronta con le esaustive risposte fornite al riguardo dalla corte. In particolare la corte ha negato motivatamente la sussistenza dello stato di necessità addotto dalla difesa, non potendosi ritenere sussistente la scriminante in questione per difetto degli elementi della attualità e della inevitabilità del pericolo. Quanto alla particolare tenuità del fatto, la corte ha respinto la richiesta in ragione della non modesta gravità della condotta, che ha comportato l'apprensione di un bene pubblico sottratto alla sua assegnazione in favore di chi ne aveva diritto.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 15/2/2022 Il Consigliere Estensore Il Pre jdente MARI