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Ordinanza — n. 7163/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 7163/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7163/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARAVELLO MATTEO nato a PALERMO il 10/01/1982 avverso la sentenza del 26/11/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO; E IN DIRMO La CORTE APPELLO di Palermo con la sentenza impugnata ha confermato la sentenza resa dal tribunale di Palermo il 17 ottobre 2019 che ha dichiarato CARAVELLO MATTEO responsabile del reato di ricettazione di un'autovettura. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo vizio di motivazione per insufficienza della stessa, in quanto la sentenza non espone un adeguato percorso motivazionale a sostegno del giudizio di responsabilità e non valuta le argomentazioni difensive. Il ricorso è inammissibile poiché non si confronta con le motivazioni rese dalla corte d'appello che ha fornito adeguata ed esaustiva risposta alla censura dedotta con l'appello, osservando che l'autovettura è stata rinvenuta nel garage di pertinenza dell'abitazione del Caravello tutta smontata e sulla stessa sono state rinvenute impronte papillari riconducibili all'imputato, che non ha giustificato in alcun modo il suo possesso.

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Ordinanza — n. 7163/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

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confisca del veicolo a motore reato di pirateria della strada guida nonostante revoca della patente infrazione alle norme della circolazione stato difettoso del veicolo imposta sui veicoli a motore

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARAVELLO MATTEO nato a PALERMO il 10/01/1982 avverso la sentenza del 26/11/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRMO La CORTE APPELLO di Palermo con la sentenza impugnata ha confermato la sentenza resa dal tribunale di Palermo il 17 ottobre 2019 che ha dichiarato CARAVELLO MATTEO responsabile del reato di ricettazione di un'autovettura. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo vizio di motivazione per insufficienza della stessa, in quanto la sentenza non espone un adeguato percorso motivazionale a sostegno del giudizio di responsabilità e non valuta le argomentazioni difensive. Il ricorso è inammissibile poiché non si confronta con le motivazioni rese dalla corte d'appello che ha fornito adeguata ed esaustiva risposta alla censura dedotta con l'appello, osservando che l'autovettura è stata rinvenuta nel garage di pertinenza dell'abitazione del Caravello tutta smontata e sulla stessa sono state rinvenute impronte papillari riconducibili all'imputato, che non ha giustificato in alcun modo il suo possesso.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 15/2/2022 Il Consigliere Estensore Il Pr sidente MAL* NIELA BORSELLINO PIERO S.. T D'AGOSTINI DEPOSITATO IN cAr,:er' /