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Ordinanza — n. 7160/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 7160/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7160/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI BARI SAVINO nato a ANDRIA il 03/09/1976 avverso la sentenza del 26/02/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; E IN DIRITTO La CORTE di APPELLO di BARI, con sentenza in data 26/02/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal GIUDICE dell'UDIENZA PRELIMINARE di TRANI, in data 10/11/2015, nei confronti di DI BARI SAVINO in relazione al reato di cui all art. 628 CP Proponeva ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato ed all'omessa concessione dell'ipotesi di cui all'art. 116 cod.pen.; - violazione di legge e difetto di motivazione con riguardo all'omessa concessione dell'attenuante di cui all'art. 114 cod.pen..

Regesto Legislator

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art. 116 cod.pen, art. 114 cod.pen, art. 606 comma 3 cod. proc. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 7160/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 628 CP Proponeva ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato ed all'omessa concessione dell'ipotesi di cui all'art. 116 cod.pen.; - violazione di legge e difetto di motivazione con riguardo all'omessa concessione dell'attenuante di cui all'art. 114 cod.pen..

Parole chiave

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rapina reato mancato difesa penale reato di pirateria della strada altri reati infrazione privilegiata

Disposizioni normative citate

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art. 116 cod.pen
art. 114 cod.pen
116 cod.pen.; - violazione di legge e difetto di motivazione con riguardo all'omessa concessione dell'attenuante di cui all'art. 114 cod.pen..
art. 606 comma 3 cod. proc. pen
In relazione al secondo motivo la doglianza non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dall'atto di appello.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI BARI SAVINO nato a ANDRIA il 03/09/1976 avverso la sentenza del 26/02/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE di APPELLO di BARI, con sentenza in data 26/02/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal GIUDICE dell'UDIENZA PRELIMINARE di TRANI, in data 10/11/2015, nei confronti di DI BARI SAVINO in relazione al reato di cui all art. 628 CP Proponeva ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato ed all'omessa concessione dell'ipotesi di cui all'art. 116 cod.pen.; - violazione di legge e difetto di motivazione con riguardo all'omessa concessione dell'attenuante di cui all'art. 114 cod.pen..

Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. Quanto al primo motivo secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944; tra le più recenti:

Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). I motivi proposti tendono, appunto, ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento riguardo al pieno concorso nei fatti in considerazione dell'avvenuto sfondamento del cancello della ditta della vittima e della frase di portata minacciosa rivolta proprio dall'imputato all'indirizzo della stessa.

In relazione al secondo motivo la doglianza non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dall'atto di appello. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 15/02/2022 Il onsigliere Estensore I N IO •t!..e.e lir Il Presidente PIERO ME