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Ordinanza — n. 7155/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 7155/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7155/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOZZETTI ALESSIO nato a ROMA il 27/07/1987 avverso la sentenza del 17/03/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO; E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di Roma con la sentenza impugnata ha confermato la sentenza del gip del Tribunale di Roma resa il 22 settembre 2020 che ha dichiarato MOZZETTI ALESSIO colpevole dei reati di estorsione aggravata e continuata e lesioni e riconosciute le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti ha rideterminato la pena nella misura ritenuta di giustizia. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo: - Violazione degli articoli 629 codice penale, 187 e 192 codice procedura penale sulla prova della condotta estorsiva; - violazione degli articoli 133 e 62 bis cod.pen. per la mancanza di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in misura prevalente sulle aggravanti contestate. - In data l'avv.

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Ordinanza — n. 7155/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo: - Violazione degli articoli 629 codice penale, 187 e 192 codice procedura penale sulla prova della condotta estorsiva; - violazione degli articoli 133 e 62 bis cod.pen. per la mancanza di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in misura prevalente sulle aggravanti contestate. - In data l'avv.

Parole chiave

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estorsione concussione circostanze aggravanti o attenuanti nozione di molestie traffico aggravato di stupefacenti coazione penale

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOZZETTI ALESSIO nato a ROMA il 27/07/1987 avverso la sentenza del 17/03/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di Roma con la sentenza impugnata ha confermato la sentenza del gip del Tribunale di Roma resa il 22 settembre 2020 che ha dichiarato MOZZETTI ALESSIO colpevole dei reati di estorsione aggravata e continuata e lesioni e riconosciute le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti ha rideterminato la pena nella misura ritenuta di giustizia. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo: - Violazione degli articoli 629 codice penale, 187 e 192 codice procedura penale sulla prova della condotta estorsiva; - violazione degli articoli 133 e 62 bis cod.pen. per la mancanza di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in misura prevalente sulle aggravanti contestate. - In data l'avv.

Giannini ha depositato memoria con cui controdeduce alle indicazioni contenute nell'avviso dell'odiera udienza e chiede che il ricorso venga trasmesso alla seconda sezione per la trattazione, insistendo nei motivi di ricorso. Il ricorso è inammissibile in parte perché manifestamente infondato e in parte perché generico, in quanto reitera le censure già formulate con l'atto di appello e non si confronta con le motivazioni rese dalla corte che ha fornito adeguata ed esaustiva risposta. Il giudizio di responsabilità si fonda su un robusto compendio probatorio, costituito oltre che dalle dichiarazioni della persona offesa, ritenuta pienamente attendibile in ordine al nucleo essenziale della vicenda e riscontrata da numerosi elementi, dalle stesse ammissioni dell'imputato, che in sede di interrogatorio ha riconosciuto quanto contestato.I motivi a delinquere non incidono sulla qualificazione giuridica della condotta ascritta e le censure formulate con il ricorso e con la memoria non inficiano in alcun modo il giudizio di colpevolezza confermato dalla corte territoriale.

Le doglianze posta in relazione al trattamento sanzionatorio sono inammissibili poiché non sono state dedotte con i motivi di appello e sono, comunque, manifestamente infondate poiché la corte ha fornito sul punto adeguata e congrua motivazione e ha implicitamente respinto la richiesta di prevalenza delle attenuanti generiche, affermando che le stesse sono state benevolmente riconosciute in primo grado, pur in assenza di elementi idonei a giustificarle. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 15/2/2022 Il Consigliere Estensore Il Presidente MARIA DANIELA BORSELLINO PIERO MENI D'A