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Ordinanza — n. 7154/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 7154/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7154/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGAZZI ENZO nato a MONDOVI' il 02/09/1963 avverso la sentenza del 30/06/2020 del TRIBUNALE di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; E IN DIRITTO Il TRIBUNALE di GENOVA, con sentenza in data 30/06/2020, applicava nei confronti di AGAZZI ENZO la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p., in relazione al reato di cui all art. 640 CP Proponeva ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla omessa applicazione della riduzione per il rito alla pena come determinata sull'accordo delle parti. Il motivo è inammissibile. Ed invero secondo l'orientamento di questa Corte di cassazione in tema di patteggiamento, gli eventuali errori di calcolo commessi nei singoli passaggi interni per la determinazione della sanzione concordata non rilevano se il risultato finale non si traduce in una pena illegale (Sez. 6, Sentenza n. 44907 del 30/10/2013 Cc. (dep. 07/11/2013 ) Rv. 257151 - 01).

Regesto Legislator

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art. 444 c.p, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 7154/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Nel caso di specie la pena irrogata all'imputato pari a mesi 7 di reclusione ed euro 800 di multa corrisponde esattamente a quella richiesta dalle parti e non ha natura illegale. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

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errore nella commisurazione della pena modalità di calcolo dell'ammenda alleggerimento della pena risarcimento per errore giudiziario adeguamento della pena formazione della pena complessiva

Disposizioni normative citate

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art. 444 c.p
E IN DIRITTO Il TRIBUNALE di GENOVA, con sentenza in data 30/06/2020, applicava nei confronti di AGAZZI ENZO la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p., in relazione al reato di cui all art.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGAZZI ENZO nato a MONDOVI' il 02/09/1963 avverso la sentenza del 30/06/2020 del TRIBUNALE di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Il TRIBUNALE di GENOVA, con sentenza in data 30/06/2020, applicava nei confronti di AGAZZI ENZO la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p., in relazione al reato di cui all art. 640 CP Proponeva ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla omessa applicazione della riduzione per il rito alla pena come determinata sull'accordo delle parti. Il motivo è inammissibile. Ed invero secondo l'orientamento di questa Corte di cassazione in tema di patteggiamento, gli eventuali errori di calcolo commessi nei singoli passaggi interni per la determinazione della sanzione concordata non rilevano se il risultato finale non si traduce in una pena illegale (Sez. 6, Sentenza n. 44907 del 30/10/2013 Cc. (dep. 07/11/2013 ) Rv. 257151 - 01).

Nel caso di specie la pena irrogata all'imputato pari a mesi 7 di reclusione ed euro 800 di multa corrisponde esattamente a quella richiesta dalle parti e non ha natura illegale. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 15/02/2022 Il C nsigliere Esten AZI• 13, RDO Il Pre PIERO MES NI D'AGOSTINI DEPG:7 T