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Ordinanza — n. 7153/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of specific grounds regarding criminal liability and mental capacity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7153/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grounds raised by the appellant were not specific and merely repeated arguments already rejected by the lower courts. The appellant challenged the conviction for corporate crime and the finding of full mental capacity, but failed to provide new, distinct reasons for review. Consequently, the court upheld the original judgment and ordered the appellant to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it relies on grounds that are not specific and merely repeat those already discussed and rejected by the court of appeal, lacking a clear correlation between the cited decision and the new arguments.

Parole chiave

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lack of specific grounds inadmissible appeal repetition of arguments corporate crime liability mental capacity assessment court costs award cassation procedure allegazioni di persecuzione contraddittorie

Disposizioni normative citate

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Art. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone
c), all'inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv.
Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta
Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv.
Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano
230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv.
Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca
236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANTONUCCI ALESSANDRO ELIA nato a LUCCA il 27/03/1973 avverso la sentenza del 23/01/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE di APPELLO di FIRENZE, con sentenza in data 23/01/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di LUCCA, in data 16/10/2018, nei confronti di ANTONUCCI ALESSANDRO ELIA in relazione al reato di cui all art. 55 DL n. 231 del 2007 Proponeva ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato; - erronea applicazione della legge penale e difetto di motivazione quanto alla ritenuta capacità di intendere e volere.

Il ricorso è inammissibile perché è fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerarsi non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473;

Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). Nel caso di specie, invero, la responsabilità risulta affermata in forza delle concordanti dichiarazioni delle persone offese senza che siano emersi elementi di smentita delle accuse; inoltre, la capacità di intendere e volere, veniva correttamente affermata in ragione degli esiti della perizia disposta in primo grado ed in considerazione delle particolari modalità di consumazione dei fatti che denotavano proprio la preordinazione degli stessi e la particolare abilità non compatibili con le reclamate condizioni menomate.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 15/02/2022 Il Preidente PIERO MES3i17D'AGOSTINI D7P:,17:7ATf,.TO N CA"i"--ifl_..L.7„2\