Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 7152/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 7152/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7152/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAVAZZA BELMONTE nato a PERGINE VALSUGANA il 22/09/1960 avverso la sentenza del 23/01/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO; E IN DIRITTO La CORTE di APPELLO di FIRENZE, con sentenza in data 23/01/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di LUCCA, in data 26/10/2016, nei confronti di CAVAZZA BELMONTE in relazione al reato di cui all art. 635 CP Proponeva ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: vizio di motivazione con riferimento alla omessa concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod.pen. Il motivo è inammissibile perché manifestamente infondato. La doglianza invero è fondata su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerarsi non specifici.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 616 c.p; Ordinanza — n. 7152/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 635 CP Proponeva ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: vizio di motivazione con riferimento alla omessa concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod.pen. Il motivo è inammissibile perché manifestamente infondato. La doglianza invero è fondata su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerarsi non specifici.

Parole chiave

Generato dall'IA
danno patrimoniale danneggiamento accertamento dell'ammontare del danno danno patrimoniale procurato con astuzia indennità per il danno soggettivo risarcimento per atto illecito

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAVAZZA BELMONTE nato a PERGINE VALSUGANA il 22/09/1960 avverso la sentenza del 23/01/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La CORTE di APPELLO di FIRENZE, con sentenza in data 23/01/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di LUCCA, in data 26/10/2016, nei confronti di CAVAZZA BELMONTE in relazione al reato di cui all art. 635 CP Proponeva ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: vizio di motivazione con riferimento alla omessa concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod.pen. Il motivo è inammissibile perché manifestamente infondato. La doglianza invero è fondata su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerarsi non specifici.

La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945;

Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). Nel caso in esame la corte di appello ha già spiegato essere mancata qualsiasi deduzione in ordine al valore irrisorio dello sgabello fracassato dall'azione dell'imputato ed a fronte di tale valutazione il ricorso nulla di specifico assume pur invocando la concessione di una attenuante a proprio favore. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 15/02/2022 Il Co sigliere Esten Il Presicyénte PIERO MESSIIAGOSTINI { CE