Italian Court dismisses appeal against conviction for violence private, upholding lower court's fact-finding authority.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals by five defendants inadmissible, confirming the lower court's conviction for the crime of violence private. The defendants argued for a different factual assessment regarding liability and the consummation of the offense, claiming the violence was only attempted. The court rejected these claims, stating that the Supreme Court cannot re-evaluate facts and must respect the trial judge's exclusive authority to assess evidence and logical conclusions.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 609 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: The Court of Cassation lacks the power to re-evaluate factual elements established by the court of first instance, reserving such assessment exclusively to the judge of merit who must base their conviction on a logically and legally sound evaluation of the evidence.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CANNIZZARO GIACOMO nato a LERCARA FRIDDI il 28/06/1953 CANNIZZARO GIOVANNI nato a TRAPANI il 26/01/1980 CANNIZZARO ETTORE nato a PALERMO il 14/02/1975 CANNIZZARO SETTIMO nato a LERCARA FRIDDI il 16/04/1985 CANNIZZARO GIUSEPPE nato a ERICE il 23/02/1973 avverso la sentenza del 14/11/2019 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La CORTE di APPELLO di PALERMO, con sentenza in data 14/11/2019, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di TERMINI IMERESE, in data 31/10/2018, nei confronti di CANNIZZARO GIACOMO, CANNIZZARO GIOVANNI, CANNIZZARO ETTORE, CANNIZZARO SETTIMO e CANNIZZARO GIUSEPPE, in relazione al reato, contestato in concorso di cui all' art. 629 CP (più grave) ed altro Proponevano ricorso per cassazione gli imputati, deducendo i seguenti motivi: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità; violazione di legge e difetto di motivazione quanto alla ritenuta consumazione della violenza privata che andava qualificata come solo tentata.
Il ricorso è inammissibile. In relazione al primo motivo va ricordato come secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4- 2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944; tra le più recenti:
Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). I motivi proposti tendono, appunto, ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento fondato sulle deposizioni delle persone offese, dei testimoni e sugli accertamenti di polizia giudiziaria di cui il ricorso propone una lettura alternativa non consentita. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato posto che la corte di appello ha già sufficientemente chiarito come l'azione degli imputati mirava ad ottenere un profitto ingiusto costituito dall'interruzione della attività concorrenziale delle persone offese.
Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), ciascuno al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 15/02/2022 Il nsigliere Estensore GNAZIO PARD Il Preidente PIERO MES D'AGOSTINI DEPOSI