Cassation appeal dismissed as inadmissible due to impermissible grounds of reproach, criticism, and complaint under criminal procedure law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Vincenzo Talluto inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court found that the appeal's grounds were merely repetitive of issues already correctly resolved by the lower court, constituted impermissible criticisms of evidence, and were generic complaints unrelated to the specific reasons for the lower court's decision. Consequently, the appeal was rejected under Article 616 of the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if they consist of reproaches merely reproducing issues already decided, criticisms aimed at re-evaluating evidence, or complaints unrelated to the reasons of the contested judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TALLUTO VINCENZO nato a PIAZZA ARMERINA il 05/03/1945 avverso la sentenza del 22/03/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ERSILIA CALVANESE; RITENUTO IN FATI-0 E CONSIDERATO IN DIRMO Letto il ricorso proposto nell'interesse di TALLUTO VINCENZO avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi di ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da censure (primo motivo) meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti logico-giuridici dal giudice di merito (si vedano p. 1-2, ove congrua giustificazione si rinviene in ordine alle questioni sollevate con riferimento alla sussistenza degli elementi del reato); da critiche (secondo motivo) volte ad una rivalutazione delle evidenze processuali, a fronte di motivazione sul diniego dell'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. priva di vizi sindacabili in questa sede; da doglianze (terzo motivo) relative al trattamento sanzionatorio aspecifiche in quanto non correlate alle ragioni della sentenza impugnata (che ha definito "generiche" le censure versate sul punto nell'appello); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. indicate in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2 01/2022. Il Consigli re estensore Il Presid,te Ersili nese Anna Cri Cu